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Certificati ed autocertificazioni
I certificati rilasciati dalla
pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personale non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata: il certificato
di nascita, il certificato di stato di famiglia, il certificato
attestante il titolo di studio (nei diversi gradi), l'autentica
della copia, l'autentica di firma.
I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità
di sei mesi dalla data del rilascio: il certificato di residenza,
quello di stato di famiglia, il certificato di godimento dei diritti
politici e iscrizione alle liste elettorali, il certificato di cittadinanza,
gli estratti e le copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio.
Devono essere comunque accettati dalla Pubblica Amministrazione
e dai gestori o esercenti pubblici servizi (Enel, Telecom, Gas,
Acquedotto, Trasporti pubblici urbani e suburbani, poste, Ferrovie,
esattorie
) i certificati presentati anche oltre i termini
di validità (sei mesi) quando l'interessato dichiari, in
calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non
sono variate dalla data del rilascio. La firma non va autenticata.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali
di cui all'art.26 della legge nr. 15/68.
Autocertificazioni
I dati relativi al cognome, nome, luogo
e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati
in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
La conseguenza di questi provvedimenti è un'agevolazione
per il cittadino in quanto le pubbliche amministrazioni o gli esercenti
dei pubblici servizi non possono esigere le corrispondenti certificazioni,
ma sarà sufficiente esibire un documento. Nel caso in cui
i dati del documento presentato non siano più aggiornati
il cittadino può fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
o autocertificazione.
Mediante l'autocertificazione il cittadino può sostituire
in modo definitivo, senza l'obbligo di presentarli in un secondo
momento, tutti i certificati che riguardano
la data e il luogo di nascita
· la residenza
· la cittadinanza
· lo stato civile
· lo stato di famiglia
· il godimento dei diritti politici e iscrizione alle liste
elettorali
· l'esistenza in vita
· la nascita del figlio
· la morte del coniuge, del genitore e del figlio
· la posizione nei confronti degli obblighi militari
· l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
· spese effettuate, contributi ricevuti
· assolvimento obblighi contributivi
L'autocertificazione è fatta in carta semplice, è
sottoscritta dall'interessato solo alla presenza del dipendente
dell'ufficio pubblico addetto, non necessita dell'autentica della
firma, può essere fatta contestualmente ad una domanda.
I certificati, estratti ed attestati necessari per iscrizioni scolastiche
ed universitarie, per pratiche della motorizzazione, dei comuni,
altri enti pubblici o dei gestori di pubblici servizi (Poste, Telecom,
Enel, FF.SS) sono sostituiti dalle autocertificazioni.
Se inviati alla pubblica amministrazione con fax o altri mezzi informatici,
certificati o documenti non devono poi essere spediti anche per
posta. Nel caso non sia ritenuta sufficiente l'autocertificazione,
o quando debba accertare la veridicità del contenuto, l'ente
chiederà direttamente agli uffici interessati l'invio di
certificati, senza scomodare gli utenti.
Autentiche
Non devono essere più autenticate
le firme su domande di partecipazione a concorsi, esami o abilitazioni.
Le firme sulle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a
gestori ed esercenti di pubblici servizi (Ferrovie, Poste, Telefoni
ecc) non vanno più autenticate se la sottoscrizione avviene
davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto o se il loro invio
(anche per posta o fax) sia accompagnato dalla fotocopia, non autenticata,
della carta d'identità (fronte e retro) non scaduta. Si segue
la medesima procedura anche se le domande contengono dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
Le
dichiarazioni possono riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti e di cui il dichiarante sia
a conoscenza;
· È possibile dichiarare che le copie di una pubblicazione
o di titoli di studio sono conformi all'originale. Nel caso di pubblici
concorsi tale dichiarazione sostituisce, a tutti gli effetti, l'autentica
della copia;
· Se la dichiarazione sostitutiva è contenuta all'interno
di una domanda oppure è allegata o riconducibile ad una domanda
e la firma viene apposta davanti all'impiegato addetto a ricevere
la documentazione, non necessita più l'autentica della firma;
· Le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare
(per impedimento fisico o mentale) sono raccolte dal pubblico ufficiale
senza la presenza di testimoni;
· I cittadini extra comunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo quando si tratta di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili
da parte di enti pubblici o da privati cittadini italiani.
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