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NOTA INFORMATIVA ICI ANNO
2008
ATTENZIONE
- SONO CAMBIATE LE MODALITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il D.L.
29 novembre 2008 n. 185 ha modificato la norma che regola il ravvedimento operoso.
La nuova stesura del D. Lgs. 18-12-1997 n. 472, art. 13 è la seguente:
Testo: in vigore dal 29/11/2008 modificato da: DL del 29/11/2008 n. 185 art. 16
1. La sanzione e' ridotta, sempre che' la violazione non sia stata gia'constatata
e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo nei
casi di mancato pagamento del tributoo di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo del
minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per
la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo di
quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo
del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione
ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si
perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5.
Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione
di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione. |
| ATTENZIONE: Il
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 è
esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni,
nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento, ad eccezione
di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. |
SPORTELLO
ICI PAGAMENTI DICEMBRE 2008 - COMUNICAZIONE A
seguito dell'introduzione dell'esenzione dell'ici per l'abitazione principale
e alla possibilità di versare l'imposta tramite il modello F24 si è
verificato uno scarso afflusso di pubblico allo sportello presso gli uffici comunali
di via Parrilla che Equitalia Nomos SPA (il concessionario della riscossione per
il Comune di Conegliano) negli anni scorsi predisponeva in prossimità della
scadenza del pagamento ici. A dicembre non sarà quindi attivo lo sportello
per il pagamento dell'ici presso gli uffici comunali di via Parrilla. Le modalità
di pagamento sono così articolate e facilmente fruibili dai cittadini che
si ritiene di non arrecare alcun disagio al cittadino con la chiusura di tale
sportello temporaneo. Invero si ritiene doveroso cercare di evitare inutili
spese, là dove sia possibile, sempre se questo non riduca la qualità
del servizio. PER
SAPERNE DI PIU'...... |
| NUOVE
DISPOSIZIONI PER L'ICI 2008 I
casi per i quali è prevista l'esenzione, le conferme e le possibilità
di rimborso per chi ha già pagato. È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge
n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle
famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale
(con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento
comunale. In
sintesi l'esclusione dall'Ici riguarda: · l'abitazione principale,
intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale
esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di
tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare
l'imposta con aliquota ridotta del 4,8 per mille e detrazione di 124,00 euro;
· le pertinenze dell'abitazione principale a condizione che siano
accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), e che il proprietario
le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;
· le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai
parenti fino al secondo grado, a condizione che il beneficiario dell'uso gratuito
abbia nell'abitazione la propria residenza anagrafica · Le abitazioni
(e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero
permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'abitazione non sia data in locazione a terzi; · le abitazioni
(e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente
utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti
autonomi Case Popolari regolarmente assegnati; · le abitazioni
(e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato
non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare
del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nel Comune di Conegliano. Secondo la risoluzione n. 12/DF
del 5 giugno 2008 se il coniuge non assegnatario possiede a Conegliano un'altra
abitazione che ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione
principale, si applica l'esenzione ICI per la casa ex coniugale. Nel
2008, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate
dal Comune di Conegliano, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio:
le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e
A9, abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
stato; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in
affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni
(ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni
agricoli. Si informa che in questi giorni vengono recapitati i bollettini
di pagamento Ici 2008, spediti da Equitalia Nomos SPA, a tutti coloro che l'anno
scorso hanno effettuato il pagamento ICI 2007; la spedizione dei bollettini è
avvenuta più tardi degli anni precedenti a causa delle modifiche apportate
alla legge d'imposta. Si precisa che il bollettino di quest'anno riporta un
nuovo numero di conto corrente (n° 88677679) e deve essere utilizzato per
i versamenti Ici ancora dovuti e relativi, come detto, agli immobili situati nel
Comune di Conegliano. Il pagamento può essere effettuato anche con il modello
F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Rimborsi: qualora
sia già stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari
oggi escluse, senza perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste
dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della somma versata. La
domanda va presentata in carta semplice al Servizio Tributi del Comune di Conegliano
in Via Parrilla n. 3, Tel 0438 413367. |
Calcolo
ICI online - Modulistica
ALIQUOTE E DETRAZIONI
ICI COMUNE DI CONEGLIANO ANNO 2008 (Delibera di C.C. n. 19-104 del 27/03/2008)
- LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI SONO RIMASTE IMMUTATE RISPETTO ALL’ANNO 2007
-
| Tipologia | aliquota
(per mille) | detrazione |
| Abitazione
principale e relative pertinenze | 4,8 | €
124,00 | | Abitazioni
e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale
fino al 2 grado a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica | 4,8 | €
124,00 | Abitazioni
e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locate
| 4,8 | €
124,00 | | Abitazione
(e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata ad abitazione
principale entro 6 mesi dalla data di acquisto, solo nel caso i possessori dell'immobile
non possiedano altri fabbricati nel territorio comunale | 4,8 | ---- |
| Abitazioni
locate, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto
registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 | 4,4
| ---- |
| Abitazioni
locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze a condizione che il relativo
contratto sia regolarmente registrato | 6,5
| ---- |
Abitazioni
non locate per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno
2 anni Sono escluse dall' aliquota dell'8 per mille quelle unità cosiddette
"residenze secondarie - seconde case" classificate o classificabili
nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A 10) arredate ed idonee ad essere
utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà
od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale,
periodico o saltuario. | 8,0 | ---- |
| Abitazioni
non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è prevista l'aliquota
dell'8 per mille) | 7,0 | --- |
| Altri
fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate | 6,5
| ---- |
| Fabbricati
categoria D | 7,0 | ---- |
| Aree
edificabili | 7,0 | ---- |
| Terreni
agricoli | 6,5 | ---- |
Per
abitazione principale del soggetto passivo deve intendersi, salvo prova contraria,
quella dove il soggetto ha la residenza anagrafica.
Sono equiparate alle abitazioni principali: - Le abitazioni concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado, se nelle
stesse il parente ha stabilito la propria residenza. A dimostrazione di tale concessione,
i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto di comodato
debitamente registrato o autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito,
con specificati i dati identificativi catastali del fabbricato stesso;
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
Al fine di ottenere l'aliquota agevolata del 4,4 i soggetti passivi
d'imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione debitamente registrato,
stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e il conduttore dovrà
stabilire nell'immobile la propria residenza anagrafica. Al fine di ottenere
l'aliquota agevolata del 6,5 prevista per le abitazioni concesse in locazione
o in comodato gratuito i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia
del contratto di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative
registrazioni annuali, nonché dell'eventuale risoluzione. IMPOSTA
DI SCOPO: non istituita ADDIZIONALE IRPEF: 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento)
- Delibera C.C. n. 106 del 28.03.2008.
DICHIARAZIONE
SCARICA
QUI IL MODELLO MINISTERIALE E RELATIVE ISTRUZIONI Modalità
di presentazione della dichiarazione La
dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune ai seguenti uffici:
Ufficio Protocollo, Piazza Cima n. 8, Ufficio Tributi, via Parrilla n. 3.
Orario : da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00, lunedì
e giovedì anche il pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30. La
dichiarazione può anche essere inviata in busta chiusa a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata a "Comune
di Conegliano, Ufficio Tributi, Piazza Cima n. 8" riportando sulla busta
la dicitura "Dichiarazione ici anno 2007"; in tal caso la dichiarazione
si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
MODALITA'
VERSAMENTO Il
versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88677679 relativo al Comune di Conegliano
e intestato a EQUITALIA NOMOS SPA CONEGLIANO-TV-ICI (ex RISCOSSIONE UNO SPA.)
Quest'anno la scadenza del pagamento è il 16 giugno per l'acconto e il
16 dicembre per il saldo. Il
versamento può essere effettuato anche con il modello F24, in tal caso
il codice identificativo del comune di Conegliano è C957, i codici tributo
sono i seguenti: abitazione principale cod. 3901, terreni agricoli cod. 3902,
aree fabbricabili cod. 3903, altri fabbricati cod. 3904 MODULISTICA
Dichiarazione sostitutiva -
Certificazione generica Dichiarazione
di compensazione di versamenti ICI tra contitolari Istanza
rimborso ICI Ravvedimento
operoso versamenti ICI
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