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NOTA INFORMATIVA
ICI ANNO 2008
| ATTENZIONE:
Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ha stabilito che a decorrere
dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli
immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende
quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento, ad eccezione
di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. |
Si
informa che in questi giorni sono stati recapitati i bollettini
di pagamento Ici 2008, spediti da Equitalia Nomos SPA.
La nota informativa riporta la normativa vigente alla data
della spedizione e quindi prevede anche l'ici per l'abitazione
principale. Dal 29 maggio è però entrato in
vigore il decreto legge n. 93/2008 del Governo che da quest'anno
prevede l'esenzione per l'ici dovuta sull' abitazione principale
(con relative pertinenze) per tutti i comuni d'Italia.
Naturalmente fanno testo le nuove disposizioni approvate dal
Governo, come specificate nella nota sotto riportata. |
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NUOVE
DISPOSIZIONI PER L'ICI 2008
I
casi per i quali è prevista l'esenzione, le conferme
e le possibilità di rimborso per chi ha già
pagato.
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio
2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) che da
quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione
principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa
assimilati in base a leggi o Regolamento comunale.
In
sintesi l'esclusione dall'Ici riguarda:
· l'abitazione principale, intesa come abitazione
dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale
esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria
catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli),
che per tanto continueranno a pagare l'imposta con aliquota
ridotta del 4,8 per mille e detrazione di 124,00 euro;
· le pertinenze dell'abitazione principale a condizione
che siano accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7
(tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo
a servizio esclusivo della sua abitazione;
· le abitazioni (e relative pertinenze) concesse
in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, a condizione
che il beneficiario dell'uso gratuito abbia nell'abitazione
la propria residenza anagrafica
· Le abitazioni (e pertinenze) di proprietà
di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente,
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che l'abitazione non sia data in locazione
a terzi;
· le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate
quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà
degli Istituti autonomi Case Popolari regolarmente assegnati;
· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà,
anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario
della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia
titolare del diritto di proprietà o altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel
Comune di Conegliano. Secondo la risoluzione n. 12/DF del
5 giugno 2008 se il coniuge non assegnatario possiede a
Conegliano un'altra abitazione che ha locato, e non può,
quindi, utilizzarla come abitazione principale, si applica
l'esenzione ICI per la casa ex coniugale.
Nel 2008, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI,
con le aliquote deliberate dal Comune di Conegliano, in
tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le
abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie
catastali A1, A8 e A9, abitazioni possedute da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello stato; alloggi
sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati
in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati
diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi,
magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli.
Si informa che in questi giorni vengono recapitati i bollettini
di pagamento Ici 2008, spediti da Equitalia Nomos SPA, a
tutti coloro che l'anno scorso hanno effettuato il pagamento
ICI 2007; la spedizione dei bollettini è avvenuta
più tardi degli anni precedenti a causa delle modifiche
apportate alla legge d'imposta.
Si precisa che il bollettino di quest'anno riporta un nuovo
numero di conto corrente (n° 88677679) e deve essere
utilizzato per i versamenti Ici ancora dovuti e relativi,
come detto, agli immobili situati nel Comune di Conegliano.
Il pagamento può essere effettuato anche con il modello
F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
Rimborsi: qualora sia già stato effettuato un pagamento
ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza
perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste
dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della
somma versata. La domanda va presentata in carta semplice
al Servizio Tributi del Comune di Conegliano in Via Parrilla
n. 3, Tel 0438 413367.
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Calcolo
ICI online - Modulistica
ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI COMUNE DI CONEGLIANO ANNO 2008 (Delibera
di C.C. n. 19-104 del 27/03/2008)
- LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI SONO RIMASTE IMMUTATE RISPETTO
ALL’ANNO 2007 -
| Tipologia |
aliquota
(per mille) |
detrazione |
| Abitazione
principale e relative pertinenze |
4,8 |
€
124,00 |
| Abitazioni
e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta e collaterale fino al 2 grado a condizione che il
parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica |
4,8 |
€
124,00 |
Abitazioni
e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a condizione che le stesse risultino non locate
|
4,8 |
€
124,00 |
| Abitazione
(e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata
ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto,
solo nel caso i possessori dell'immobile non possiedano altri
fabbricati nel territorio comunale |
4,8 |
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| Abitazioni
locate, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze,
con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma
3 della L. 431/1998 |
4,4
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---- |
| Abitazioni
locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze a condizione
che il relativo contratto sia regolarmente registrato |
6,5
|
---- |
Abitazioni
non locate per le quali non siano stati registrati contratti
di locazione da almeno 2 anni
Sono escluse dall' aliquota dell'8 per mille quelle unità
cosiddette "residenze secondarie - seconde case" classificate
o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria
A 10) arredate ed idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento
e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro
diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto,
stagionale, periodico o saltuario. |
8,0 |
---- |
| Abitazioni
non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è
prevista l'aliquota dell'8 per mille) |
7,0 |
--- |
| Altri
fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate |
6,5
|
---- |
| Fabbricati
categoria D |
7,0 |
---- |
| Aree
edificabili |
7,0 |
---- |
| Terreni
agricoli |
6,5 |
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Per
abitazione principale del soggetto passivo deve intendersi, salvo
prova contraria, quella dove il soggetto ha la residenza anagrafica.
Sono equiparate alle abitazioni principali:
- Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
e collaterale fino al II grado, se nelle stesse il parente ha stabilito
la propria residenza. A dimostrazione di tale concessione, i soggetti
passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto di comodato
debitamente registrato o autocertificazione attestante la concessione
in uso gratuito, con specificati i dati identificativi catastali
del fabbricato stesso;
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
Al fine di ottenere l'aliquota agevolata del 4,4 i soggetti
passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione
debitamente registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della
legge 431/98 e il conduttore dovrà stabilire nell'immobile
la propria residenza anagrafica.
Al fine di ottenere l'aliquota agevolata del 6,5 prevista
per le abitazioni concesse in locazione o in comodato gratuito i
soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto
di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative
registrazioni annuali, nonché dell'eventuale risoluzione.
Tutte le comunicazioni previste per beneficiare delle agevolazioni
sopraindicate, a pena di inapplicabilità delle stesse, dovranno
essere presentate all'Ufficio Tributi non oltre il 31 ottobre 2009.
Tali comunicazioni, ai fini delle agevolazioni richiamate, valgono
per l'anno nel quale vengono presentate e per i successivi qualora
non intervengano condizioni modificative, che dovranno essere comunicate
entro 60 gg. dalla variazione.
IMPOSTA DI
SCOPO: non istituita
ADDIZIONALE IRPEF: 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento) - Delibera
C.C. n. 106 del 28.03.2008.
DICHIARAZIONE
SCARICA
QUI IL MODELLO MINISTERIALE E RELATIVE ISTRUZIONI
Modalità
di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione
deve essere consegnata direttamente al Comune ai seguenti uffici:
Ufficio Protocollo, Piazza Cima n. 8,
Ufficio Tributi, via Parrilla n. 3.
Orario : da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00,
lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16,00 alle
17,30.
La dichiarazione
può anche essere inviata in busta chiusa a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata
a "Comune di Conegliano, Ufficio Tributi, Piazza Cima n. 8"
riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ici anno
2007"; in tal caso la dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
MODALITA'
VERSAMENTO
Il
versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88677679 relativo al
Comune di Conegliano e intestato a EQUITALIA NOMOS SPA CONEGLIANO-TV-ICI
(ex RISCOSSIONE UNO SPA.)
Quest'anno la scadenza del pagamento è il 16 giugno per l'acconto
e il 16 dicembre per il saldo.
Il versamento
può essere effettuato anche con il modello F24, in tal caso
il codice identificativo del comune di Conegliano è C957,
i codici tributo sono i seguenti: abitazione principale cod. 3901,
terreni agricoli cod. 3902, aree fabbricabili cod. 3903, altri fabbricati
cod. 3904
MODULISTICA
Dichiarazione sostitutiva
ai fini ICI - Fabbricati Locati
Dichiarazione sostitutiva
ai fini ICI - Uso gratuito immobili
Dichiarazione sostitutiva
- Certificazione generica
Dichiarazione di compensazione
di versamenti ICI tra contitolari
Istanza rimborso ICI
Ravvedimento per tardivo
versamento
Dichiarazione sostitutiva
per fabbricati inagibili o inabitabili
4873
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