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Conegliano 2/9/2010


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NOTA INFORMATIVA ICI ANNO 2009

Calcolo ICI online - Modulistica

Tipologiaaliquota
(per mille)
detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze4,8€ 124,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2 grado a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica4,8€ 124,00
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locate
4,8€ 124,00
Abitazione (e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto, solo nel caso i possessori dell'immobile non possiedano altri fabbricati nel territorio comunale4,8----
Abitazioni locate, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/19984,4 ----
Abitazioni locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato6,5 ----
Abitazioni non locate per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni
Sono escluse dall' aliquota dell'8 per mille quelle unità cosiddette "residenze secondarie - seconde case" classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A 10) arredate ed idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale, periodico o saltuario.
8,0----
Abitazioni non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è prevista l'aliquota dell'8 per mille)7,0---
Altri fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate6,5 ----
Fabbricati categoria D7,0----
Aree edificabili7,0----
Terreni agricoli6,5----

Al fine di ottenere l'aliquota agevolata del 4,4‰ i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione debitamente registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e il conduttore dovrà stabilire nell'immobile la propria residenza anagrafica. Al fine di ottenere l'aliquota agevolata del 6,5‰ prevista per le abitazioni concesse in locazione o in comodato gratuito i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative registrazioni annuali, nonché dell'eventuale risoluzione.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. N. 504/1992 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua ad applicarsi l'imposta e la detrazione. Si considerano inoltre abitazioni principali: le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (sempre che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica).


VERSAMENTO ACCONTO E SALDO


Il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO ed è pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla situazione dell'anno in corso. E' possibile effettuare il versamento dell'intero importo dovuto, sempre entro il 16 giugno. In tal caso il conteggio dovrà essere effettuato con le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2009. Il versamento a saldo deve essere effettuato dal 1° al 16 DICEMBRE e va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno 2009 al netto di quanto già versato in acconto. Si ricorda che dall'anno 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.


MODALITA' VERSAMENTO


Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88677679 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA CONEGLIANO-TV-ICI. Il versamento può essere effettuato anche con il modello F24, in tal caso il codice identificativo del comune di Conegliano è C957, i codici tributo sono i seguenti: abitazione principale cod. 3901, terreni agricoli cod. 3902, aree fabbricabili cod. 3903, altri fabbricati cod. 3904.


DICHIARAZIONE

La dichiarazione ici relativa all'anno 2008, che va presentata solo nei casi previsti dalla legge, deve essere redatta su apposito modello. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008. La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune di Conegliano, Piazza Cima n. 8, oppure può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede comunale di Piazza Cima 8, o all'Ufficio Tributi presso la sede comunale di via Parrilla n. 3, che rispettano il seguente orario: mattino, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.

IMPOSTA DI SCOPO: non istituita
ADDIZIONALE IRPEF: 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento) Delibera C.C. n. 36-201 del 30/03/2009

SCARICA QUI IL MODELLO MINISTERIALE E RELATIVE ISTRUZIONI


MODULISTICA

Dichiarazione sostitutiva - Certificazione generica

Dichiarazione di compensazione di versamenti ICI tra contitolari

Istanza rimborso ICI

Ravvedimento operoso versamenti ICI

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ICI A PARTIRE DALL'ANNO 2008

I casi per i quali è prevista l'esenzione, le conferme e le possibilità di rimborso per chi ha già pagato.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento comunale.

In sintesi l'esclusione dall'Ici riguarda:

· l'abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l'imposta con aliquota ridotta del 4,8 per mille e detrazione di 124,00 euro;

· le pertinenze dell'abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;

· le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, a condizione che il beneficiario dell'uso gratuito abbia nell'abitazione la propria residenza anagrafica

· Le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;

· le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;

· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari regolarmente assegnati;

· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Conegliano. Secondo la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 se il coniuge non assegnatario possiede a Conegliano un'altra abitazione che ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, si applica l'esenzione ICI per la casa ex coniugale.

Dal 2008, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Conegliano, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli.

 

ATTENZIONE - SONO CAMBIATE LE MODALITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 ha modificato la norma che regola il ravvedimento operoso. La nuova stesura del D. Lgs. 18-12-1997 n. 472, art. 13 è la seguente: Testo: in vigore dal 29/11/2008 modificato da: DL del 29/11/2008 n. 185 art. 16

1. La sanzione e' ridotta, sempre che' la violazione non sia stata gia'constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributoo di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

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