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NOTA INFORMATIVA ICI ANNO
2010
Calcolo
ICI online - Modulistica - Valori
di riferimento aree edificabili anno 2010
ALIQUOTE E DETRAZIONI
ICI COMUNE DI CONEGLIANO ANNO 2010 (Delibera di C.C. n. 55-312 del 28/04/2010)
- LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI SONO RIMASTE IMMUTATE RISPETTO ALL'ANNO 2009
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| Tipologia | aliquota
(per mille) | detrazione |
| Abitazione
principale e relative pertinenze (solo per A1, A8 e A9) | 4,8 | €
124,00 | | Abitazioni
e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale
fino al 2 grado a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica
(solo per A1, A8 e A9) | 4,8 | €
124,00 | Abitazioni
e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locate
(solo per A1, A8 e A9) | 4,8 | €
124,00 | | Abitazione
(e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata ad abitazione
principale entro 6 mesi dalla data di acquisto, solo nel caso i possessori dell'immobile
non possiedano altri fabbricati nel territorio comunale | 4,8 | ---- |
| Abitazioni
locate, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto
registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 | 4,4
| ---- |
| Abitazioni
locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze a condizione che il relativo
contratto sia regolarmente registrato | 6,5
| ---- |
Abitazioni
non locate per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno
2 anni Sono escluse dall' aliquota dell'8 per mille quelle unità cosiddette
"residenze secondarie - seconde case" classificate o classificabili
nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A 10) arredate ed idonee ad essere
utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà
od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale,
periodico o saltuario. | 8,0 | ---- |
| Abitazioni
non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è prevista l'aliquota
dell'8 per mille) | 7,0 | --- |
| Altri
fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate | 6,5
| ---- |
| Fabbricati
categoria D | 7,0 | ---- |
| Aree
edificabili | 7,0 | ---- |
| Terreni
agricoli | 6,5 | ---- |
Al
fine di ottenere l'aliquota agevolata del 4,4 i soggetti passivi d'imposta
dovranno presentare copia del contratto di locazione debitamente registrato, stipulato
ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e il conduttore dovrà stabilire
nell'immobile la propria residenza anagrafica. Al fine di ottenere l'aliquota
agevolata del 6,5 prevista per le abitazioni concesse in locazione o in
comodato gratuito i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare copia del contratto
di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative registrazioni
annuali, nonché dell'eventuale risoluzione.
Si ricorda che ai sensi
dell'articolo 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa
dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. N. 504/1992 l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile),
A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici) per le quali continua ad applicarsi l'imposta e la detrazione. Si considerano
inoltre abitazioni principali: le abitazioni possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
risulti non locata; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale fino al 2° grado (sempre che il parente vi abbia stabilito
la residenza anagrafica). VERSAMENTO
ACCONTO E SALDO
Il
versamento dellacconto deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO ed è
pari al 50 per cento dellimposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni
dei dodici mesi dellanno precedente, con riferimento alla situazione dellanno
in corso. E possibile effettuare il versamento dellintero importo
dovuto, sempre entro il 16 giugno. In tal caso il conteggio dovrà essere
effettuato con le aliquote e le detrazioni previste per lanno 2010. Il versamento
a saldo deve essere effettuato dal 1° al 16 DICEMBRE e va calcolato sulla
base delle aliquote e delle detrazioni relative allanno 2010 al netto di
quanto già versato in acconto. Si ricorda che dallanno 2007 il pagamento
dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento alleuro per
difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
MODALITA'
VERSAMENTO
Il
versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88677679 intestato a EQUITALIA NOMOS
SPA CONEGLIANOTV-ICI. Il versamento può essere effettuato anche con
il modello F24, in tal caso il codice identificativo del comune di Conegliano
è C957, i codici tributo sono i seguenti: abitazione principale cod. 3901,
terreni agricoli cod. 3902, aree fabbricabili cod. 3903, altri fabbricati cod.
3904. La nuova sede di Equitalia Nomos SPA è presso lAgenzia delle
Entrate in Via Maggior Piovesana n. 13/a, Conegliano.
DICHIARAZIONE
La
dichiarazione ici relativa allanno 2009, che va presentata solo nei casi
previsti dalla legge, deve essere redatta su apposito modello. La dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 settembre 2010 (art. 9 Regolamento). La dichiarazione
può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata senza ricevuta di ritorno allUfficio Tributi del Comune di
Conegliano, Piazza Cima n. 8, oppure può essere consegnata direttamente
allUfficio Protocollo presso la sede comunale di Piazza Cima 8, o allUfficio
Tributi presso la sede comunale di via Parrilla n. 3, che rispettano il seguente
orario: mattino, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì
e il giovedì anche pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.
IMPOSTA
DI SCOPO: non istituita ADDIZIONALE IRPEF: 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento)
Delibera C.C. n. . 55-313 del 28/04/2010 |
SCARICA
QUI IL MODELLO MINISTERIALE E RELATIVE ISTRUZIONI MODULISTICA
Dichiarazione
sostitutiva - Certificazione generica Dichiarazione
di compensazione di versamenti ICI tra contitolari Istanza
rimborso ICI Ravvedimento
operoso versamenti ICI
| NUOVE
DISPOSIZIONI PER L'ICI A PARTIRE DALL'ANNO 2008 I
casi per i quali è prevista l'esenzione, le conferme e le possibilità
di rimborso per chi ha già pagato. È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge
n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle
famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale
(con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento
comunale. In
sintesi l'esclusione dall'Ici riguarda: · l'abitazione principale,
intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale
esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di
tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare
l'imposta con aliquota ridotta del 4,8 per mille e detrazione di 124,00 euro;
· le pertinenze dell'abitazione principale a condizione che siano
accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), e che il proprietario
le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;
· le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai
parenti fino al secondo grado, a condizione che il beneficiario dell'uso gratuito
abbia nell'abitazione la propria residenza anagrafica · Le abitazioni
(e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero
permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'abitazione non sia data in locazione a terzi; · le abitazioni
(e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente
utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
· le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti
autonomi Case Popolari regolarmente assegnati; · le abitazioni
(e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato
non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare
del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nel Comune di Conegliano. Secondo la risoluzione n. 12/DF
del 5 giugno 2008 se il coniuge non assegnatario possiede a Conegliano un'altra
abitazione che ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione
principale, si applica l'esenzione ICI per la casa ex coniugale. Dal
2008, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate
dal Comune di Conegliano, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio:
le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e
A9, abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
stato; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in
affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni
(ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni
agricoli. | ATTENZIONE
- SONO CAMBIATE LE MODALITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il D.L.
29 novembre 2008 n. 185 ha modificato la norma che regola il ravvedimento operoso.
La nuova stesura del D. Lgs. 18-12-1997 n. 472, art. 13 è la seguente:
Testo: in vigore dal 29/11/2008 modificato da: DL del 29/11/2008 n. 185 art. 16
1. La sanzione e' ridotta, sempre che' la violazione non sia stata gia'constatata
e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo nei
casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo
del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per
la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo di
quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo
del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione
ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si
perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5.
Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione
di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione. |
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