Città di Conegliano
Con il contributo della Regione del Veneto L.R. 9/2002

Furto o smarrimento di...
Glossario

Glossario
GLOSSARIO*
ABUSO - Uso arbitrario, illecito o eccessivo di cose, di autorità, di cariche o titoli. Nel diritto penale circostanza aggravante comune di un reato, che comporta l'aumento della pena sino a un terzo. Sono tali: l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; l'abuso di autorità (quando si commette un reato abusando dell'autorità che si possiede nei confronti di colui che lo subisce); l'abuso di coabitazione (quando il reato è commesso abusando di un rapporto di coabitazione); l'abuso di ospitalità (quando per il reato si abusa dell'ospitalità di taluno); l'abuso di prestazioni d'opera (quando il reato è commesso abusando di un rapporto di prestazione d'opera, anche se saltuario o occasionale); l'abuso di relazioni domestiche; l'abuso di relazioni d'ufficio (inteso nel senso più ampio di luogo di lavoro comune).
BORSEGGIO - Furto commesso con destrezza di borsa, portafoglio, oggetto di valore su una persona in luogo pubblico.
DATI PERSONALI - Per la definizione vedi Normativa: "Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali"
DIALER - Un dialer è un programma per computer di pochi Kilobyte che crea una connessione ad Internet, ad un'altra rete di calcolatori o semplicemente ad un altro computer tramite la comune linea telefonica o un collegamento ISDN. In inglese "to dial" significa "comporre". E' potenzialmente vasta la gamma di significati della parola dialer. Comunemente si intendono programmi associati a tariffazioni elevate
ESPOSTO - Mezzo di comunicazione all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria, o ad altro ufficio pubblico, di una notizia di reato. Per tale sua funzione pratica, l'esposto può coincidere con la denuncia. Tuttavia, nell'uso corrente, l'esposto è un mezzo di comunicazione adottato non dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di un pubblico servizio, che hanno l'obbligo di denunciare i reati con atto scritto, avente precisi requisiti, ma dai privati, che esercitano una semplice facoltà. Con l'esposto viene segnalata l'esistenza di un fatto che può rivestire gli estremi di un reato, di solito adoperando nella narrazione modi di esprimere ciò che si sa in termini meno sicuri e impegnativi di quelli che si riscontrano nella vera e propria denuncia. Tale modo di raccontare un fatto può dipendere o dalla circostanza che l'autore dell'esposto è di quel fatto informato solo sommariamente, o da un motivo di cautela che la persona prova, oppure da considerazioni individuali di varia natura. Non di rado, si denomina esposto l'atto con il quale il privato narra semplicemente un fatto, senza esprimere valutazioni, e senza nemmeno essere la persona che per quel fatto ha subito un danno. Peraltro non è da escludere che un atto denominato esposto dal suo autore contenga un addebito calunnioso o diffamatorio, di cui il medesimo potrà essere chiamato a rispondere allo stesso modo che se lo avesse definito, invece, denuncia o querela. Un atto definito esposto dal suo autore, o anche dal pubblico ufficiale che lo riceve, può in realtà essere giuridicamente una querela, quando esprime in qualsiasi modo, anche indiretto, la volontà che si proceda a carico di chi ha commesso il fatto. L'esposto viene preso in considerazione come qualsiasi altra notizia di reato, sia che pervenga subito all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, sia che venga prima presentato o inviato ad altro ufficio pubblico. Se è stato inviato a un privato, questi potrà inoltrarlo all'autorità giudiziaria, esercitando in tal modo la facoltà di denuncia. L'esposto, a seconda del suo contenuto, verrà archiviato, oppure utilizzato per le attività investigative della polizia giudiziaria, o per le indagini preliminari del pubblico ministero. L'esposto deve essere sottoscritto dal suo autore; in caso diverso, e sempre che l'autore non sia altrimenti identificabile con certezza, coinciderà con la denuncia o la delazione anonima, di cui non può essere fatto alcun uso. Se l'esposto, pur non calunnioso, e non diffamatorio, ha recato ingiusto danno a una persona in esso menzionata, l'autore potrà essere chiamato in giudizio civile per il risarcimento del danno.

FURTO - Atto compiuto da chi si impossessa illecitamente di beni appartenenti ad altri, perseguito per tutelare il patrimonio e in particolare il possesso di cose mobili. Distinzione tra furto e appropriazione indebita: chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri compie un furto. È, quindi, presupposto di questo reato il fatto che il colpevole non sia anche possessore della cosa mobile altrui (a differenza dell'appropriazione indebita, che può essere commessa solo dal possessore della cosa mobile di altri). Il furto potrà essere commesso dal semplice detentore della cosa, cioè da chi dispone della cosa senza però avere un potere autonomo su essa. Non sempre nella pratica risulta facile distinguere in concreto quando l'agente sia possessore o semplicemente detentore della cosa mobile altrui. Come criterio di massima può essere adottato quello che il soggetto è possessore quando esercita sulla cosa un potere che sfugge e va oltre il diretto controllo della persona che ha sulla cosa stessa un potere giuridico prevalente; viceversa sarà detentore in tutti i casi in cui sarà sottoposto a un controllo del genere. Ad es.: è possessore e risponde del reato di appropriazione indebita il rappresentante di commercio che sottragga il campionario che gli era stato affidato dalla ditta al fine di mostrarlo alla clientela di altre città; o il turista che noleggiata un'autovettura la venda a un terzo; o chi, preso in prestito un libro in una biblioteca, ometta di restituirlo (tutti questi soggetti esercitano un potere autonomo sulla cosa). Sono detentori e rispondono del reato di furto, ad es., la commessa che sottragga un anello da quelli mostrati in negozio a una cliente, o lo studente che preso in visione un libro nella biblioteca della scuola lo sottrae (il soggetto è semplice detentore perché la disponibilità sulla cosa è esercitata nel primo caso sotto il controllo del proprietario del negozio, nel secondo caso sotto quello del personale della biblioteca). Quando si consuma il reato: l'impossessamento, che può avvenire in qualsiasi modo (se è effettuato con violenza e minaccia sarà però commesso il reato di rapina), segna il momento in cui si consuma il reato e si verifica quando il ladro toglie la disponibilità materiale della cosa al derubato. Oggetto materiale del reato possono essere le cose mobili, il denaro, e, per espressa disposizione legislativa, l'energia elettrica o ogni altra energia che abbia un valore economico (commetterà furto tanto chi sottrae una somma di denaro, quanto chi effettua un allacciamento abusivo di energia elettrica senza che il consumo venga segnato dall'apposito contatore). La condotta deve essere realizzata con coscienza e volontà, e con la finalità di procurare a sé o ad altri un profitto. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, quindi sarà colpevole di furto anche chi sottrae la cosa per soddisfare una sua legittima pretesa vantata nei confronti del derubato.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Chi si dedica al trattamento dei dati personali (qualsiasi tipo di dati riguardanti persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni) deve darne preventivamente comunicazione a una autorità pubblica, appositamente costituita: il Garante per la protezione dei dati personali. Si tratta di un organo collegiale composto di quattro membri che eleggono uno di loro all'ufficio di presidente. I componenti sono scelti 2 dalla Camera e 2 dal Senato. Nelle decisioni, se non si fonda una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il Garante (i cui membri restano in carica 4 anni e possono essere confermati 1 sola volta) opera in piena autonomia dal governo. Esso tiene un registro dei trattamenti sulla base delle notificazioni che devono essergli fatte da chiunque intende procedere alle relative operazioni (titolare del trattamento); controlla che le stesse siano compiute nel rispetto della legge; riceve i reclami degli interessati e i ricorsi che gli sono presentati per la tutela dei diritti che si assumono lesi dai trattamenti in corso; se ritiene fondati i ricorsi, ordina ai responsabili la cessazione dei trattamenti illegittimi, con provvedimenti contro i quali è possibile proporre opposizione al tribunale del luogo di residenza dei titolari. Quando vengono presentati ricorsi, il Garante, prima di decidere, sente sia il responsabile del trattamento che il ricorrente, assume le informazioni opportune, acquisisce documenti, dispone perizie.
ISTANZA DI PROCEDIMENTO - Termine usato genericamente per indicare vari tipi di domande e richieste ( artt. 9 e 10 c.p.). In particolare, atto con cui la persona offesa da un delitto commesso all'estero, e perseguibile d'ufficio secondo la legge penale italiana, chiede all'autorità giudiziaria italiana, cioè al pubblico ministero, di iniziare il procedimento penale contro il colpevole, cittadino italiano o straniero appartenente allo Stato nel cui territorio è stato commesso il fatto, ovvero ad altro Stato estero. Deve trattarsi, precisamente, di un delitto commesso all'estero per il quale la legge penale italiana commina la pena della reclusione inferiore nel minimo a 3 anni, se commesso da un cittadino italiano; di un delitto per cui si prevede l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 1 anno, se commesso da uno straniero. È sempre richiesta l'ulteriore condizione che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. L'istanza è una condizione di procedibilità dell'azione penale, necessaria affinché il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale e dar vita al processo per i delitti commessi all'estero, che rientrano nelle categorie sopra precisate. In quanto è una condizione di procedibilità dell'azione penale, l'istanza della persona offesa si avvicina sia alla querela, sia alla richiesta di procedimento del ministro di grazia e giustizia. L'istanza dev'essere proposta con le forme della querela, sia per quanto riguarda la presentazione, sia per quanto concerne la capacità e l'eventuale rappresentanza a tal fine della persona offesa ( art. 341 c.p.p.). Va proposta - eventualmente presentandola a un agente consolare italiano all'estero, che ne curerà la trasmissione al pubblico ministero - entro i 3 anni dal giorno in cui il colpevole del delitto si trova nel territorio dello Stato; la scadenza del termine importa il venir meno del diritto di proporre l'istanza, per decadenza. L'istanza è irrinunciabile e irretrattabile, cioè non può essere revocata o ritirata.
QUERELA - Dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l'autore del reato ( art. 336 c.p.p.). Per alcuni reati la legge infatti prevede che solo la volontà del cittadino possa far iniziare l'azione penale (si tratta in genere di reati meno gravi). La querela dev'essere presentata dalla parte offesa o da un suo rappresentante entro 3 mesi dal reato al pubblico ministero, al giudice o all'ufficiale di polizia giudiziaria per iscritto oppure oralmente. Dopo averla presentata, la parte ha comunque la possibilità di rinunciarvi, firmando una dichiarazione di rinuncia; da questo momento cessa ogni attività della polizia giudiziaria contro il presunto autore del reato. Inoltre la querela può essere ritirata (remissione della querela) prima della sentenza irrevocabile di condanna: in questo caso le spese del processo vanno a carico della persona che ha rimesso la querela, a meno che non si sia previsto nell'atto di remissione che siano a carico del querelato ( art. 340 c.p.p.). Il codice penale stabilisce espressamente per quali reati è ammessa la procedibilità su querela di parte e non la procedibilità d'ufficio.
RAPINA - Azione criminosa che il codice punisce al fine di tutelare allo stesso tempo il patrimonio, la libertà e la sicurezza degli individui e di reprimere gli attentati che possono essere effettuati contro il patrimonio stesso facendo ricorso alla violenza o alla minaccia verso le persone ( art. 628 c.p.). Il codice prevede due ipotesi di rapina: nel primo caso la violenza o la minaccia precedono l'impossessamento della cosa mobile altrui, nel secondo sono successive. Commette pertanto questo reato chi:
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, facendo ricorso alla violenza sulla persona o a minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene;
adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa mobile altrui per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità. Analogamente al furto la rapina consiste nell'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui il rapinatore non abbia già il possesso (cioè disponibilità autonoma della cosa); rispetto al furto cambiano le modalità di realizzazione, che per la rapina sono la violenza o la minaccia: il fatto dev'essere perciò compiuto facendo ricorso alla violenza fisica (percosse, somministrazione di farmaci ecc.) o a quella psicologica (minaccia di morte o di altro danno ingiusto) con rilevanza tale da essere costringimento assoluto per il soggetto passivo (mancanza di qualsiasi alternativa per la vittima): se è presente una possibilità di scelta si parlerà di estorsione. La violenza e la minaccia, che vanno valutate in base alle condizioni soggettive della vittima, possono anche essere dirette verso persone diverse da quella che detiene la cosa mobile di cui l'agente vuole impossessarsi (minacciando di morte il figlio di un gioielliere il rapinatore si fa consegnare dal padre gli oggetti di valore custoditi nel suo negozio); se il colpevole provoca lesioni o addirittura la morte della vittima ne risponderà in concorso con il reato di rapina. La violenza e la minaccia possono essere antecedenti o susseguenti: esempio del primo caso sarà quello del criminale che minacciando con armi i cassieri di una banca si fa consegnare il denaro che si trova nella cassaforte; del secondo caso, quello del ladro che, impossessatosi della cosa mobile altrui, per conservarne il possesso minaccia con una pistola il suo legittimo proprietario che lo insegue per recuperarla.
REATO - Fatto commesso da una persona fisica, la cui attuazione comporta una pena. Caratteristiche del reato: perché vi sia reato, è necessario che vi sia un comportamento concreto, in quanto il nostro ordinamento non punisce la semplice volontà di commetterlo. È necessario inoltre che venga commesso da una persona fisica: la pena può applicarsi solo a un individuo, ed è pertanto escluso che un reato possa essere addebitato a una persona giuridica (quale una società, una cooperativa, un ente pubblico); è necessario, infine, che esso sia punito con una sanzione penale (reclusione, arresto, multa o ammenda). I reati sono descritti dal legislatore nelle norme incriminatrici, che prevedono il comportamento concreto e la pena (generalmente con un minimo e un massimo) prevista per chi lo pone in essere.
SANZIONE O PENA - E' il mezzo tramite il quale uno Stato punisce coloro che contravvengono alle norme giuridiche. Ne esistono diversi tipi: alcune comportano la perdita della libertà personale (sanzioni penali detentive), altre invece solo quella di una parte del patrimonio (sanzioni pecuniarie).
SCIPPO - Lo scippo è la sottrazione della cosa mobile (borse, orologi, cellulari, ecc.) attraverso un'azione violenta esercitata sull'oggetto, il cosiddetto "strappo". Proprio per questa dinamica, la probabilità che la vittima resti ferita è molto alta, come nel caso di una signora che, a seguito dello strattone, cade a terra e viene trascinata per alcuni metri perché il braccio è rimasto impigliato tra i manici della borsa portata a tracolla.
TACCHEGGIO - Furto di merci esposte per la vendita compiuto per lo più in modo fraudolento e approfittando della buona fede del venditore.
TRUFFA - punibile la truffa quando è commessa in danno:
a) del coniuge non legalmente separato;
b) del discendente o dell'ascendente o dell'affine in linea retta o dell'adottante o dell'adottato;
c) del fratello o della sorella conviventi con il colpevole.
Artifizi e raggiri, induzione in errore: sono artifizi e raggiri tutti quei comportamenti che falsificano, simulano, dissimulano o comunque modificano la realtà facendola apparire diversa da quella che effettivamente è; non è necessario assumano particolari forme, essendo sufficiente che provochino l'inganno della vittima (non commetterà truffa chi si procura il vantaggio sfruttando l'errore in cui una persona è caduta da sé sola).
Disposizione patrimoniale: perché il reato sia perfetto è necessario che l'inganno provochi una disposizione patrimoniale che si risolva in un ingiusto profitto per l'agente o per altri e in un danno (diminuzione patrimoniale) per la vittima. Potrà essere tratta in inganno anche persona diversa da quella che subisce il danno patrimoniale: è sufficiente che l'ingannato sia giuridicamente capace di compiere l'atto di disposizione (con artifizi e raggiri viene ingannata la commessa di un negozio che consegna determinata merce a persona diversa dall'effettivo acquirente). A proposito del profitto, la legge pone come requisito che sia ingiusto: pertanto non sarà punibile per truffa chi con artifizi o raggiri si fa pagare dal proprio debitore un credito caduto in prescrizione.
Truffa in atti illeciti: la truffa è punibile anche se l'ingannato è rimasto vittima di raggiro mentre cercava di raggiungere un fine illecito (si pensi a chi dà una somma di denaro a chi lo ha fraudolentemente convinto di potergli far vincere un concorso mentre ciò non è vero).
* Fonti: "De Agostini Professionale", "Grande dizionario della lingua italiana - UTET"
SPORTELLO SICUREZZA c/o Informacittà-Informagiovani "Cristina Pavesi"
P.zzale San Martino, 17 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 413569 - email