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| ABUSO
- Uso arbitrario, illecito o eccessivo di cose, di autorità,
di cariche o titoli. Nel diritto penale circostanza aggravante comune
di un reato, che comporta l'aumento della pena sino a un terzo. Sono
tali: l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione o a un pubblico servizio; l'abuso di autorità
(quando si commette un reato abusando dell'autorità che si
possiede nei confronti di colui che lo subisce); l'abuso di coabitazione
(quando il reato è commesso abusando di un rapporto di coabitazione);
l'abuso di ospitalità (quando per il reato si abusa dell'ospitalità
di taluno); l'abuso di prestazioni d'opera (quando il reato è
commesso abusando di un rapporto di prestazione d'opera, anche se
saltuario o occasionale); l'abuso di relazioni domestiche; l'abuso
di relazioni d'ufficio (inteso nel senso più ampio di luogo
di lavoro comune). |
| BORSEGGIO
- Furto commesso con destrezza di borsa, portafoglio, oggetto di valore
su una persona in luogo pubblico. |
| DATI PERSONALI
- Per la definizione vedi Normativa: "Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali" |
| DIALER
- Un dialer è un programma per computer di pochi Kilobyte che
crea una connessione ad Internet, ad un'altra rete di calcolatori
o semplicemente ad un altro computer tramite la comune linea telefonica
o un collegamento ISDN. In inglese "to dial" significa "comporre".
E' potenzialmente vasta la gamma di significati della parola dialer.
Comunemente si intendono programmi associati a tariffazioni elevate |
| ESPOSTO
- Mezzo di comunicazione all'autorità giudiziaria, alla polizia
giudiziaria, o ad altro ufficio pubblico, di una notizia di reato.
Per tale sua funzione pratica, l'esposto può coincidere con
la denuncia. Tuttavia, nell'uso corrente, l'esposto è un mezzo
di comunicazione adottato non dai pubblici ufficiali o dagli incaricati
di un pubblico servizio, che hanno l'obbligo di denunciare i reati
con atto scritto, avente precisi requisiti, ma dai privati, che esercitano
una semplice facoltà. Con l'esposto viene segnalata l'esistenza
di un fatto che può rivestire gli estremi di un reato, di solito
adoperando nella narrazione modi di esprimere ciò che si sa
in termini meno sicuri e impegnativi di quelli che si riscontrano
nella vera e propria denuncia. Tale modo di raccontare un fatto può
dipendere o dalla circostanza che l'autore dell'esposto è di
quel fatto informato solo sommariamente, o da un motivo di cautela
che la persona prova, oppure da considerazioni individuali di varia
natura. Non di rado, si denomina esposto l'atto con il quale il privato
narra semplicemente un fatto, senza esprimere valutazioni, e senza
nemmeno essere la persona che per quel fatto ha subito un danno. Peraltro
non è da escludere che un atto denominato esposto dal suo autore
contenga un addebito calunnioso o diffamatorio, di cui il medesimo
potrà essere chiamato a rispondere allo stesso modo che se
lo avesse definito, invece, denuncia o querela. Un atto definito esposto
dal suo autore, o anche dal pubblico ufficiale che lo riceve, può
in realtà essere giuridicamente una querela, quando esprime
in qualsiasi modo, anche indiretto, la volontà che si proceda
a carico di chi ha commesso il fatto. L'esposto viene preso in considerazione
come qualsiasi altra notizia di reato, sia che pervenga subito all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria, sia che venga prima presentato
o inviato ad altro ufficio pubblico. Se è stato inviato a un
privato, questi potrà inoltrarlo all'autorità giudiziaria,
esercitando in tal modo la facoltà di denuncia. L'esposto,
a seconda del suo contenuto, verrà archiviato, oppure utilizzato
per le attività investigative della polizia giudiziaria, o
per le indagini preliminari del pubblico ministero. L'esposto deve
essere sottoscritto dal suo autore; in caso diverso, e sempre che
l'autore non sia altrimenti identificabile con certezza, coinciderà
con la denuncia o la delazione anonima, di cui non può essere
fatto alcun uso. Se l'esposto, pur non calunnioso, e non diffamatorio,
ha recato ingiusto danno a una persona in esso menzionata, l'autore
potrà essere chiamato in giudizio civile per il risarcimento
del danno. |
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FURTO
- Atto compiuto da chi si impossessa illecitamente di beni appartenenti
ad altri, perseguito per tutelare il patrimonio e in particolare
il possesso di cose mobili. Distinzione tra furto e appropriazione
indebita: chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per
altri compie un furto. È, quindi, presupposto di questo reato
il fatto che il colpevole non sia anche possessore della cosa mobile
altrui (a differenza dell'appropriazione indebita, che può
essere commessa solo dal possessore della cosa mobile di altri).
Il furto potrà essere commesso dal semplice detentore della
cosa, cioè da chi dispone della cosa senza però avere
un potere autonomo su essa. Non sempre nella pratica risulta facile
distinguere in concreto quando l'agente sia possessore o semplicemente
detentore della cosa mobile altrui. Come
criterio di massima può essere adottato quello che il soggetto
è possessore quando esercita sulla cosa un potere che sfugge
e va oltre il diretto controllo della persona che ha sulla cosa
stessa un potere giuridico prevalente; viceversa sarà detentore
in tutti i casi in cui sarà sottoposto a un controllo del
genere. Ad es.: è possessore e risponde del reato di appropriazione
indebita il rappresentante di commercio che sottragga il campionario
che gli era stato affidato dalla ditta al fine di mostrarlo alla
clientela di altre città; o il turista che noleggiata un'autovettura
la venda a un terzo; o chi, preso in prestito un libro in una biblioteca,
ometta di restituirlo (tutti questi soggetti esercitano un potere
autonomo sulla cosa). Sono detentori e rispondono del reato di furto,
ad es., la commessa che sottragga un anello da quelli mostrati in
negozio a una cliente, o lo studente che preso in visione un libro
nella biblioteca della scuola lo sottrae (il soggetto è semplice
detentore perché la disponibilità sulla cosa è
esercitata nel primo caso sotto il controllo del proprietario del
negozio, nel secondo caso sotto quello del personale della biblioteca).
Quando si consuma il reato: l'impossessamento, che può avvenire
in qualsiasi modo (se è effettuato con violenza e minaccia
sarà però commesso il reato di rapina), segna il momento
in cui si consuma il reato e si verifica quando il ladro toglie
la disponibilità materiale della cosa al derubato. Oggetto
materiale del reato possono essere le cose mobili, il denaro, e,
per espressa disposizione legislativa, l'energia elettrica o ogni
altra energia che abbia un valore economico (commetterà furto
tanto chi sottrae una somma di denaro, quanto chi effettua un allacciamento
abusivo di energia elettrica senza che il consumo venga segnato
dall'apposito contatore). La condotta deve essere realizzata con
coscienza e volontà, e con la finalità di procurare
a sé o ad altri un profitto. Non è richiesto che il
profitto sia ingiusto, quindi sarà colpevole di furto anche
chi sottrae la cosa per soddisfare una sua legittima pretesa vantata
nei confronti del derubato.
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| GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Chi si dedica al trattamento dei dati personali (qualsiasi tipo
di dati riguardanti persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni)
deve darne preventivamente comunicazione a una autorità pubblica,
appositamente costituita: il Garante per la protezione dei dati personali.
Si tratta di un organo collegiale composto di quattro membri che eleggono
uno di loro all'ufficio di presidente. I componenti sono scelti 2
dalla Camera e 2 dal Senato. Nelle decisioni, se non si fonda una
maggioranza, prevale il voto del presidente. Il Garante (i cui membri
restano in carica 4 anni e possono essere confermati 1 sola volta)
opera in piena autonomia dal governo. Esso tiene un registro dei trattamenti
sulla base delle notificazioni che devono essergli fatte da chiunque
intende procedere alle relative operazioni (titolare del trattamento);
controlla che le stesse siano compiute nel rispetto della legge; riceve
i reclami degli interessati e i ricorsi che gli sono presentati per
la tutela dei diritti che si assumono lesi dai trattamenti in corso;
se ritiene fondati i ricorsi, ordina ai responsabili la cessazione
dei trattamenti illegittimi, con provvedimenti contro i quali è
possibile proporre opposizione al tribunale del luogo di residenza
dei titolari. Quando vengono presentati ricorsi, il Garante, prima
di decidere, sente sia il responsabile del trattamento che il ricorrente,
assume le informazioni opportune, acquisisce documenti, dispone perizie. |
| ISTANZA DI
PROCEDIMENTO
- Termine usato genericamente per indicare vari tipi di domande e
richieste ( artt. 9 e 10 c.p.). In particolare, atto con cui la persona
offesa da un delitto commesso all'estero, e perseguibile d'ufficio
secondo la legge penale italiana, chiede all'autorità giudiziaria
italiana, cioè al pubblico ministero, di iniziare il procedimento
penale contro il colpevole, cittadino italiano o straniero appartenente
allo Stato nel cui territorio è stato commesso il fatto, ovvero
ad altro Stato estero. Deve trattarsi, precisamente, di un delitto
commesso all'estero per il quale la legge penale italiana commina
la pena della reclusione inferiore nel minimo a 3 anni, se commesso
da un cittadino italiano; di un delitto per cui si prevede l'ergastolo
o la reclusione non inferiore nel minimo a 1 anno, se commesso da
uno straniero. È sempre richiesta l'ulteriore condizione che
il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. L'istanza è
una condizione di procedibilità dell'azione penale, necessaria
affinché il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale
e dar vita al processo per i delitti commessi all'estero, che rientrano
nelle categorie sopra precisate. In quanto è una condizione
di procedibilità dell'azione penale, l'istanza della persona
offesa si avvicina sia alla querela, sia alla richiesta di procedimento
del ministro di grazia e giustizia. L'istanza dev'essere proposta
con le forme della querela, sia per quanto riguarda la presentazione,
sia per quanto concerne la capacità e l'eventuale rappresentanza
a tal fine della persona offesa ( art. 341 c.p.p.). Va proposta -
eventualmente presentandola a un agente consolare italiano all'estero,
che ne curerà la trasmissione al pubblico ministero - entro
i 3 anni dal giorno in cui il colpevole del delitto si trova nel territorio
dello Stato; la scadenza del termine importa il venir meno del diritto
di proporre l'istanza, per decadenza. L'istanza è irrinunciabile
e irretrattabile, cioè non può essere revocata o ritirata. |
| QUERELA
- Dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta
la volontà che si proceda penalmente contro l'autore del reato
( art. 336 c.p.p.). Per alcuni reati la legge infatti prevede che
solo la volontà del cittadino possa far iniziare l'azione penale
(si tratta in genere di reati meno gravi). La querela dev'essere presentata
dalla parte offesa o da un suo rappresentante entro 3 mesi dal reato
al pubblico ministero, al giudice o all'ufficiale di polizia giudiziaria
per iscritto oppure oralmente. Dopo averla presentata, la parte ha
comunque la possibilità di rinunciarvi, firmando una dichiarazione
di rinuncia; da questo momento cessa ogni attività della polizia
giudiziaria contro il presunto autore del reato. Inoltre la querela
può essere ritirata (remissione della querela) prima della
sentenza irrevocabile di condanna: in questo caso le spese del processo
vanno a carico della persona che ha rimesso la querela, a meno che
non si sia previsto nell'atto di remissione che siano a carico del
querelato ( art. 340 c.p.p.). Il codice penale stabilisce espressamente
per quali reati è ammessa la procedibilità su querela
di parte e non la procedibilità d'ufficio. |
RAPINA
- Azione criminosa che il codice punisce al fine di tutelare allo
stesso tempo il patrimonio, la libertà e la sicurezza degli
individui e di reprimere gli attentati che possono essere effettuati
contro il patrimonio stesso facendo ricorso alla violenza o alla minaccia
verso le persone ( art. 628 c.p.). Il codice prevede due ipotesi di
rapina: nel primo caso la violenza o la minaccia precedono l'impossessamento
della cosa mobile altrui, nel secondo sono successive. Commette pertanto
questo reato chi:
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, facendo
ricorso alla violenza sulla persona o a minaccia, si impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene;
adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della
cosa mobile altrui per assicurare a sé o ad altri il possesso
della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Analogamente al furto la rapina consiste nell'impossessarsi della
cosa mobile altrui di cui il rapinatore non abbia già il possesso
(cioè disponibilità autonoma della cosa); rispetto al
furto cambiano le modalità di realizzazione, che per la rapina
sono la violenza o la minaccia: il fatto dev'essere perciò
compiuto facendo ricorso alla violenza fisica (percosse, somministrazione
di farmaci ecc.) o a quella psicologica (minaccia di morte o di altro
danno ingiusto) con rilevanza tale da essere costringimento assoluto
per il soggetto passivo (mancanza di qualsiasi alternativa per la
vittima): se è presente una possibilità di scelta si
parlerà di estorsione. La violenza e la minaccia, che vanno
valutate in base alle condizioni soggettive della vittima, possono
anche essere dirette verso persone diverse da quella che detiene la
cosa mobile di cui l'agente vuole impossessarsi (minacciando di morte
il figlio di un gioielliere il rapinatore si fa consegnare dal padre
gli oggetti di valore custoditi nel suo negozio); se il colpevole
provoca lesioni o addirittura la morte della vittima ne risponderà
in concorso con il reato di rapina. La violenza e la minaccia possono
essere antecedenti o susseguenti: esempio del primo caso sarà
quello del criminale che minacciando con armi i cassieri di una banca
si fa consegnare il denaro che si trova nella cassaforte; del secondo
caso, quello del ladro che, impossessatosi della cosa mobile altrui,
per conservarne il possesso minaccia con una pistola il suo legittimo
proprietario che lo insegue per recuperarla. |
| REATO - Fatto
commesso da una persona fisica, la cui attuazione comporta una pena.
Caratteristiche del reato: perché vi sia reato, è necessario
che vi sia un comportamento concreto, in quanto il nostro ordinamento
non punisce la semplice volontà di commetterlo. È necessario
inoltre che venga commesso da una persona fisica: la pena può
applicarsi solo a un individuo, ed è pertanto escluso che un
reato possa essere addebitato a una persona giuridica (quale una società,
una cooperativa, un ente pubblico); è necessario, infine, che
esso sia punito con una sanzione penale (reclusione, arresto, multa
o ammenda). I reati sono descritti dal legislatore nelle norme incriminatrici,
che prevedono il comportamento concreto e la pena (generalmente con
un minimo e un massimo) prevista per chi lo pone in essere. |
| SANZIONE
O PENA
- E' il mezzo tramite il quale uno Stato punisce coloro che contravvengono
alle norme giuridiche. Ne esistono diversi tipi: alcune comportano
la perdita della libertà personale (sanzioni penali detentive),
altre invece solo quella di una parte del patrimonio (sanzioni pecuniarie). |
| SCIPPO
- Lo scippo è la sottrazione della cosa mobile (borse, orologi,
cellulari, ecc.) attraverso un'azione violenta esercitata sull'oggetto,
il cosiddetto "strappo". Proprio per questa dinamica, la
probabilità che la vittima resti ferita è molto alta,
come nel caso di una signora che, a seguito dello strattone, cade
a terra e viene trascinata per alcuni metri perché il braccio
è rimasto impigliato tra i manici della borsa portata a tracolla. |
| TACCHEGGIO
- Furto
di merci esposte per la vendita compiuto per lo più in modo
fraudolento e approfittando della buona fede del venditore. |
TRUFFA -
punibile
la truffa quando è commessa in danno:
a) del coniuge non legalmente separato;
b) del discendente o dell'ascendente o dell'affine in linea retta
o dell'adottante o dell'adottato;
c) del fratello o della sorella conviventi con il colpevole.
Artifizi e raggiri, induzione in errore: sono artifizi e raggiri tutti
quei comportamenti che falsificano, simulano, dissimulano o comunque
modificano la realtà facendola apparire diversa da quella che
effettivamente è; non è necessario assumano particolari
forme, essendo sufficiente che provochino l'inganno della vittima
(non commetterà truffa chi si procura il vantaggio sfruttando
l'errore in cui una persona è caduta da sé sola).
Disposizione patrimoniale: perché il reato sia perfetto è
necessario che l'inganno provochi una disposizione patrimoniale che
si risolva in un ingiusto profitto per l'agente o per altri e in un
danno (diminuzione patrimoniale) per la vittima. Potrà essere
tratta in inganno anche persona diversa da quella che subisce il danno
patrimoniale: è sufficiente che l'ingannato sia giuridicamente
capace di compiere l'atto di disposizione (con artifizi e raggiri
viene ingannata la commessa di un negozio che consegna determinata
merce a persona diversa dall'effettivo acquirente). A proposito del
profitto, la legge pone come requisito che sia ingiusto: pertanto
non sarà punibile per truffa chi con artifizi o raggiri si
fa pagare dal proprio debitore un credito caduto in prescrizione.
Truffa in atti illeciti: la truffa è punibile anche se l'ingannato
è rimasto vittima di raggiro mentre cercava di raggiungere
un fine illecito (si pensi a chi dà una somma di denaro a chi
lo ha fraudolentemente convinto di potergli far vincere un concorso
mentre ciò non è vero). |
| * Fonti: "De
Agostini Professionale", "Grande dizionario della lingua
italiana - UTET" |
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