TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE

Articolo 14 - Difesa del suolo

Direttive ed indirizzi

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, individuate negli elaborati di progetto, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia è condizionato all'esecuzione di interventi volti a ridurre il rischio ed i danni agli insediamenti derivanti da potenziali dissesti.
Possono quindi essere prescritti, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, qualora non siano stati già previsti dal progetto, ed in relazione alla singola fattispecie, interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione delle aree di rimboschimento e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambientale, ed ogni altro intervento atto a garantire la difesa ambientale).
In tali aree i limiti di edificabilità sono stabiliti dal presente P.R.G. nelle diverse zone omogenee con l'obiettivo di contenere l'intervento dell'uomo, e non produrre danni irreversibili.
Deve essere garantita la sicurezza di persone e cose evitando ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio; deve inoltre essere assicurata la stabilità dell'ambiente fisico e naturale, con destinazioni del suolo tali da non favorirne il dissesto.
In particolare nelle aree con forte pendenza sono vietate le nuove costruzioni.
Gli interventi di trasformazione, ove ammissibili, devono garantire il rimboschimento finalizzato alla prevenzione dei dissesti.

Prescrizioni e vincoli

Sono delimitate dal P.R.G. le seguenti aree:
aree di massima tutela (molto instabili)
Sono comprese entro tale perimetrazione le aree individuate con apposita retinatura ed in particolare quelle comprese nel parco tematico del Castello.
Per le particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, in dette aree, oltre a quanto previsto per le aree di tutela sono ammesse le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che non possono causare eventi di pericolo o danni, gravi o irreparabili. Vanno prescritti interventi volti alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo.
Gli edifici e le infrastrutture esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, devono essere dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conseguenti alla loro localizzazione.
Le eventuali opere di trasformazione dell'assetto colturale in atto sono autorizzate previa imposizione di particolari prescrizioni necessarie a conseguire le finalità di tutela del presente articolo.
Negli insediamenti posti nelle aree di cui al presente articolo, in quanto interessati da eventi di pericolo o di danno causati da movimenti franosi dei terreni medesimi, possono essere prescritti interventi cautelativi ai sensi del Titolo III della L.R. 27.11.1984, n. 58.
A tale proposito, nelle seguenti aree, la richiesta di concessione deve essere accompagnata anche da una approfondita perizia geologica e geotecnica, finalizzata a verificare la compatibilità della trasformazione con le caratteristiche del terreno. Tale perizia dovrà essere redatta da un tecnico di fiducia del Comune, con oneri a carico della ditta richiedente e dovrà prendere in considerazione:

nella zona C2 in località Collalbrigo, i problemi connessi con lo smaltimento delle acque sotterranee;
nella zona C2 il località latteria sociale, il rispetto idraulico con il Torrente Ferrera, da cui andrà mantenuta una distanza di M 10;
in località a est di Costa, per il settore compreso nell'area vincolata ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, la stabilità del versante sottostante;
nella zona C2.5 n.23 (ex fosse Tomasi), la interrelazione tra gli interventi di trasformazione e la pregressa attività di cava, precludendo l'utilizzo edificatorio della parte occupata da discarica;
nella zona produttiva di completamento in località Cantine Zardetto, lo studio delle aree interessate da dissesto per soliflusso.
In ogni caso le capacità edificatorie ammesse entro tali ambiti non dovranno essere realizzate in corrispondenza delle porzioni che saranno riconosciute dalla perizia meno adatte sotto il profilo edificatorio: tali aree dovranno invece essere mantenute a verde privato.

Le seguenti aree, definite nella carta delle penalità edificatorie in parte pessime ed in parte mediocri, sono invece inedificabili:

la Zona C1 a nord-est del Castello, stante il rapporto con il solco di ruscellamento, parzialmente intubato;
la zona C1 in località Monticella, a nord di Via Molena, stante i rapporti con l'acclività del pendio e la presenza di movimenti gravitativi superficiali ;
le adiacenti zone C1, sempre in località Monticella, viste le interrelazioni con il versante a decisa acclività, sottoposto a fenomeni franosi;
la zona E1 posta lungo la strada per S.Pietro di Feletto, adiadente al Borgo "alle Betulle", alla luce dell'accentuata acclività del terreno e in vista di possibili movimenti gravitativi.
Gli elaborati grafici recepiscono tali prescrizioni.

aree di tutela (instabili)
Sono comprese entro tale perimetrazione le zone agricole di tipo E1 e le zone residenziali di tipo C2.1, qualora vincolate ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267.
In esse qualsiasi alterazione dell'attuale assetto, a causa degli aspetti vegetazionali e delle condizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti o della pendenza o dell'elevata permeabilità e/o suscettibilità di esondazione, può essere causa di pericolo o danno; in tali aree qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica (in particolare gli interventi di realizzazione di costruzioni interrate o seminterrate) è condizionato alla esecuzione e presentazione di preliminari indagini geologiche e geotecniche che rilevino il grado di fattibilità dell'intervento. In ogni caso in sede di rilascio di concessione od autorizzazione edilizia potranno essere prescritte apposite modalità di intervento e l'esecuzione di opere di consolidamento o interventi cautelativi ai sensi del Titolo III della L.R. 27.11.1984, n. 58.
L'intervento sarà inoltre adeguato al contenuto della relazione geologica presentata contestualmente alla richiesta di concessione o autorizzazione, ovvero alla denuncia di inizio di attività.
In ogni caso, ai fini del presente articolo, a norma del D.M. 11 Marzo 1998, tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali che comportano movimenti di terra, anche al di fuori delle zone definite instabili, e la cui attuazione può recare pregiudizio al patrimonio edilizio esistente, o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe, o che possono essi determinare condizioni di rischio geologico, idraulico o sismico, sono assoggettati a preliminare verifica di compatibilità del sito, rilevabile da specifica relazione geologica, che costituirà parte integrante della documentazione progettuale.
Le risultanze di tale relazione dovranno essere richiamate e valutate mediante apposita dichiarazione del progettista.
La relazione dovrà essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea, per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità di terreno interessate dalle trasformazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche geologico-tecniche, ai processi geomorfologici in atto, e alle condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico esistenti, e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento di progetto.

Articolo 15 - Zone a rischio sismico

Direttive ed indirizzi

In tutto il territorio comunale si osservano le prescrizioni di cui alla predetta legge 2.2.1974, n. 64, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996 con particolare riferimento alle limitazioni in materia di altezze e distanze.
Sulla scorta degli elenchi forniti dal Genio Civile di Treviso, è evidenziato il censimento degli edifici, realizzati dopo il 1982. Tutti i restanti edifici, che non siano stati oggetto, dopo tale data, di integrale ristrutturazione, ricadono nelle categorie di maggiore rischio per ragioni costruttive o di localizzazione.
Tale censimento sarà altresì utilizzato per predisporre programmi di consolidamento e restauro del patrimonio edilizio esistente, nonché i piani di intervento della protezione civile.

Prescrizioni e vincoli

Nel caso di interventi di risanamento conservativo o ristrutturazione di interi edifici realizzati prima del 1982, dovrà essere predisposto un progetto di consolidamento, in osservanza delle direttive contenute nel presente articolo, e delle direttive ministeriali in materia.
Nei nuovi insediamenti vanno adottati criteri costruttivi necessari per prevenire gli effetti di eventi calamitosi, sulla scorta delle direttive Ministeriali in materia.

Articolo 16 - Zone soggette a rischio idraulico

Direttive ed indirizzi

Le zone definite esondabili comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico. Si tratta delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ricadenti in zona agricola e nelle aree-filtro, delle aree comprese nel perimetro del Parco fluviale del Monticano, del Lago di Pradella e di Campolongo e delle fascia di interposizione dagli insediamenti a sud di Campolongo.
In tali zone, i nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, sono subordinati alla realizzazione di idonee misure di prevenzione, previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.
Devono essere adottati i criteri costruttivi ed urbanistici necessari per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi.
Devono essere tenute in considerazione le indicazioni di tutela contenute nei Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale.

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85, vanno rispettati i seguenti limiti di inedificabilità:

- M 50 dall'unghia esterna dei canali o corsi d'acqua arginati;

- M 100 dal limite del lago di Pradella, e dal limite demaniale dei restanti fiumi e canali non arginati.

Nelle restanti zone di rispetto dei corsi d'acqua va garantita una fascia inedificabile di almeno M 10, ai sensi del R.D. 523/1904.
Per gli edifici non di pregio la possibilità di integrale demolizione e ricostruzione è ammessa a condizione che la riedificazione avvenga al di fuori di tale fascia inedificabile di M 10.
L'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
In ogni caso possono essere realizzate le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti di depurazione.

Articolo 17 - Aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche

Direttive e indirizzi

Stante la elevata vulnerabilità ambientale dell'area della "fascia di ricarica degli acquiferi" compresa tra i rilievi delimitanti a sud l'area montana e la fascia delle risorgive, è vietato in tutto il territorio comunale il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.
Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare nuovi insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.
Gli elaborati di analisi individuano le fonti inquinanti, le attività civili, zootecniche ed industriali insalubri esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento.
Con appositi piani di settore dovranno essere predisposte le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento acustico, luminoso ed idrico.
Eventuali interventi di ampliamento e ristrutturazione potranno essere ammessi solo previa convenzione ai sensi della L.R. n. 11/87 per le attività appositamente individuate nella tavola di progetto, nel rispetto dei parametri edificatori di cui alla scheda allegata.

Prescrizioni e vincoli

In tutto il territorio agricolo:

a) è vietata la realizzazione di discariche di seconda categoria tipo C o di terza categoria;

b) è vietato il nuovo insediamento di attività produttive e zootecniche con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o per le quali non sia previsto, nel progetto di fognatura approvato, un idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

È fatto divieto di scaricare nel sottosuolo, e nelle falde acquifere, le acque di raffreddamento degli impianti produttivi.

Articolo 18 - Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili

Direttive ed indirizzi

Il Piano di settore "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" (P.R.G.A.) definisce i criteri e le modalità per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica esistente, formulando altresì ipotesi di raccordo tra le varie utilizzazioni delle risorse idriche di cui viene privilegiato l'uso idropotabile.

Prescrizioni e vincoli

Per la protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa ad uso pubblico, sono definite dal D.P.R. 236 del 24/05/1988, e dal D. Lgs. 11599, n.152, le fasce di tutela e di rispetto.
Sono identificate negli elaborati grafici del presente P.R.G. le sorgenti e i punti di presa.

Articolo 19 - Inquinamento atmosferico e acustico

Direttive e indirizzi

Il Piano di settore "Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera" è finalizzato ad assicurare a tutto il territorio regionale uno standard di qualità dell'aria tale da garantire idonee condizioni di vita e di lavoro per gli abitanti; definisce inoltre standards appositi per specifiche zone.
Il Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera recepisce ed integra i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi d'esposizione relativi agli inquinanti dell'aria ed i relativi metodi di prelievo e di analisi stabiliti nella normativa nazionale.
Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto un apposito piano di settore, ai sensi della L. 26/6/1995, n. 447 e L.R. 10/5/99, n. 21.
Il Piano dovrà prevedere una adeguata zonizzazione del territorio comunale, al fine di ottenere una riduzione delle sorgenti di rumore, soprattutto lungo la viabilità locale e di spostamento interzonale.
A tal fine dovranno essere previsti specifici interventi (manto stradale fonoassorbente, barriere naturali e artificiali, ecc.), in sintonia con le limitazioni necessarie per ridurre l'inquinamento atmosferico.
Tutti i progetti di assi viari di nuova formazione dovranno essere accompagnati da un apposito studio di fattibilità che garantisca il rispetto delle direttive contenute nel presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

Nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi di aree produttive, in particolare nella zona di Scomigo, nelle fasce di rispetto ferroviario e dei nuovi assi di viabilità intercomunale, previa analisi dei fattori inquinanti, si dovrà prevedere:

- idonei impianti di insonorizzazione, in relazione alle fonti inquinanti esistenti ed alle caratteristiche climatiche del sito dove si prevede la localizzazione di nuovi insediamenti;

- interventi protettivi a scala territoriale (zone filtro, barriere arboree, fasce di rispetto, ecc.), volti a impedire o ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti contermini.

Articolo 20 - Smaltimento dei rifiuti

Direttive e indirizzi

Il Piano di Settore "Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti" nelle sue articolazioni individua ai sensi della L.R. 16.4.1985 n. 33, gli ambiti utilizzabili per discariche ed impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.
La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

Prescrizioni e vincoli

Valgono le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale in materia. Nell'apposito regolamento comunale di settore andrà definita la tipologia dei rifiuti da conferire, le quantità massime stoccabili, le tecnologie impiantistiche previste e la relativa localizzazione.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi devono essere previste idonee piattaforme ecologiche.
Potranno essere previste piattaforme ecologiche di interesse comunale nelle aree di pertinenza dell'impianto di depurazione.

Articolo 21 - Attività estrattive

Direttive e indirizzi

I Piani regionali per le attività di cava, relativi sia ai materiali di gruppo "A" che di gruppo "B", delimitano le aree in cui non è consentita l'estrazione, nonché quelle degli ambiti estrattivi per materiali escavabili non in modo sparso, e stabiliscono le prescrizioni da osservare nei progetti di coltivazione e in quelli di ricomposizione ambientale.

Prescrizioni e vincoli

In ogni caso, fino all'approvazione del P.R.A.C. eventuali autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate solo a seguito di parere favorevole del Comune e della Provincia, anche attivando gli accordi di programma previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 22 - Sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione

Direttive e indirizzi

Nel rispetto della sicurezza idraulica e della salvaguardia da eventi calamitosi ed alluvionali, va attribuito particolare rilievo alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali connessi con l'assetto idrografico esistente, specialmente per le opere che ricadono negli ambiti di tutela collinare.
L'azione del Comune nel settore della sistemazione idraulica della difesa del suolo, della bonifica ed irrigazione, si esplica con le modalità previste dalla L. 18.5.1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". In particolare vanno avviate azioni mirate al collettamento degli scarichi versanti in corsi d'acqua che attraversano il centro abitato (Ruio, Monticano, Ferrera) al depuratore comunale.
Tutte le opere di trasformazione del territorio dovranno garantire:

- l'organizzazione idraulica;

- la gestione delle risorse idriche e la protezione delle acque dall'inquinamento;

- la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.

Prescrizioni e vincoli

In sede di esecuzione degli interventi di trasformazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando di preferenza le tecniche di bioingegneria idraulica e forestale; adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.
Prima di qualsiasi intervento di riutilizzo dell'ex-discarica "Tomasi" dovrà essere verificata con apposite analisi l'avvenuta innocuizzazione del sito, con il completo degrado dei rifiuti.

Articolo 23 - Risorse naturalistico-ambientali

Direttive e indirizzi

Il P.R.G. individua il "Sistema dei Parchi tematici" e delle aree di tutela ambientale, nell'ambito delle quali sono individuabili:

- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle Leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431;
- aree boscate;
- aree di massima tutela;
- aree di tutela.

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.
Tutti gli interventi in tale aree dovranno essere orientati verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

Prescrizioni e vincoli

I corsi d'acqua, le aree boscate e le alberature antiche censite dal P.T.P., oltre a quelle comprese entro i giardini del Refosso e dell'area denominata "Parco Rocca", sono elementi definiti "monumenti naturali" botanici e geologici.
Sono ammessi, qualora adeguatamente motivati e documentati sul piano tecnico, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di sistemazione del paesaggio agrario, previo rilascio di apposita autorizzazione.

Articolo 24 - Aree boscate

Direttive e indirizzi

I piani di assestamento forestale recepiscono le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nei piani territoriali e urbanistici.
Le finalità della pianificazione di settore vanno individuate nella migliore funzionalità bio-ecologica del bosco, considerato come fattore principale dell'equilibrio dell'ambiente, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in grado di assicurare migliori equilibri economici e sociali, utilizzando le risorse trofiche, idriche e di energia radiante del territorio.

Prescrizioni e vincoli

Le aree boscate sono equiparate a fasce di rispetto inedificabili. È ammesso l'asservimento della capacità edificatoria a favore delle zone territoriali omogenee adiacenti. La perimetrazione effettuata nelle tavole di Piano deve essere oggetto di verifica e ricognizione puntuale da parte del richiedente al momento della domanda di concessione o autorizzazione edilizia.
Sono ammessi interventi di taglio ed eliminazione della vegetazione, previo rilascio di apposita autorizzazione ai sensi del R.D. L. 30.12.1923 n. 3267.

Articolo 25 - Territorio agricolo

Direttive e indirizzi

Il P.R.G., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nelle tavole di progetto sei sottozone. L'individuazione delle sottozone, ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24, è finalizzata a tutelare parti del territorio a vocazione produttiva, salvaguardando nel contempo l'integrità delle aziende agricole.

1. ZTO E1 - zone agricole tipiche o specializzate, di massima tutela ambientale e buona integrità;
Per gli ambiti di massima tutela, classificati come zona agricola E1, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, devono essere ridotti al minimo gli interventi che comportano una alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

2. ZTO E2.1 - zone agricole di primaria importanza per la funzione produttiva, di particolare valenza ambientale, ad eterogenea integrità;

3. ZTO E2.2 - zone agricole di tutela, di importanza per la funzione produttiva;
Per gli ambiti caratterizzati come zona agricola E2 (e suddivisi nelle sottozone E2.1 e E2.2), gli interventi debbono essere particolarmente attenti al sistema ambientale, preservando per il futuro le risorse e l'organizzazione produttiva del territorio.

4. ZTO E3 - zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario con compromessa integrità;
Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo", classificati come zona agricola E3, le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura, che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.

5. ZTO E4.1 - zone agricole di mantenimento, nell'ambito di preesistenti borghi rurali;

6. ZTO E4.2 - zone agricole di trasformazione, nell'ambito di preesistenti borghi rurali;

Le zone E.4.1 ed E4.2 comprendono i borghi rurali, quindi anche tutti i nuclei di antica origine (borgate, contrade, ecc.), che costituiscono il presidio storico del territorio rurale; sono da promuovere ed incentivare le operazioni di recupero dell'esistente, mentre le eventuali espansioni volte a soddisfare il documentato fabbisogno residenziale locale e l'installazione di nuovi servizi sono commisurati alla dimensione originaria dell'insediamento, per non alterare il rapporto tra tipologie edilizie ed elementi di supporto che determinano la morfologia urbanistica complessiva. Sono quindi di norma evitate in tali zone le espansioni a blocco, con l'obiettivo di razionalizzare invece lo sviluppo lineare lungo strade di servizio esistenti, purché non interessate da traffico di scorrimento esterno. A tale proposito gli elaborati di progetto - perimetrando in alcuni casi ambiti da assoggettare a progettazione unitaria - orientano la trasformazione del borgo in coerenza con il carattere storico del luogo, valorizzandone e riqualificandone il nucleo dei servizi, proponendo una organizzazione insediativa ed una aggregazione dell'edificato in corrispondenza dei fabbricati di antica costruzione. È favorito il trasferimento nel borgo della capacità edificatoria dal fondo rustico di riferimento.

In tutto il territorio agricolo:

le destinazioni d'uso ammissibili - come meglio precisate nelle presenti norme - sono quelle stabilite dalle leggi in materia, in particolare dalla legge regionale n. 24/85, e dalla pianificazione di livello regionale, con l'obiettivo di promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura;
la localizzazione dei tracciati riguardanti costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.) deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole;
in caso di frazionamento delle aziende è obbligo prevedere contestuali interventi di ricomposizione fondiaria e di riqualificazione di tutto il complesso produttivo, che dovranno essere garantiti da progetti unitari - ai sensi del precedente art. 10 - estesi a tutto il fondo rustico preesistente;
la nuova edificazione - sia quella residenziale sia quella connessa al sistema produttivo agricolo - deve essere realizzata in armonia con le caratteristiche architettoniche e con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale;
va preservata l'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazione idraulico-agraria, strade rurali, manufatti e costruzioni principali o accessorie, ecc.;
va garantita la difesa dell'equipaggiamento arboreo, dei filari o macchie alberate, delle siepi, ecc.;
vanno tutelati i vigneti, colture che rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio coneglianese: in coincidenza di interventi edificatori, le modifiche del vigneto devono essere ridotte al minimo indispensabile;
in ragione delle direttive contenute nella relazione di progetto, rispetto alla peculiarità di ciascuna macrozona, vanno favoriti i fenomeni di attività multiple, quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agri-turistiche, punti di sosta e di ristoro, attrezzature per lo sport, per il turismo minore ed il tempo libero, ecc. Tali diverse destinazioni, ammesse (entro i limiti della volumetria esistente) per gli immobili assoggettati a specifica e puntuale previsione normativa dal presente P.R.G. - ed evidenziati con apposita campitura - sono subordinate a specifico convenzionamento, con i contenuti minimi di cui all'art. 63 della L.R. 61/85, che contenga l'impegno a non modificare la destinazione autorizzata fino a modifica dello strumento urbanistico e a realizzare gli standard di Piano;
sono vietate, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Edilizio, recinzioni che per tipologia e materiali ed estensione creino danno, alterazioni all'ambiente e al paesaggio;
le coperture dovranno essere - di norma - a due falde, salvo i casi in cui l'esigenza di integrare l'intervento con le caratteristiche di aggregati abitativi preesistenti non imponga soluzioni diverse, con pendenze tradizionali, ed il manto di copertura dovrà essere costituito da tegole curve (coppi);
non sono ammessi aggetti di oltre M 0,60;
le finiture esterne dovranno essere del tipo tradizionale;
i serramenti e gli scuri dovranno essere in legno: non saranno ammesse le persiane avvolgibili ed i serramenti metallici in genere, salvo i casi in cui l'esigenza di integrare l'intervento con le caratteristiche di aggregati abitativi preesistenti non imponga soluzioni diverse;
negli interventi sugli edifici esistenti, deve essere condotto ogni sforzo per ricondurre l'edificio alle caratteristiche tipologiche e formali ed alle regole compositive proprie della memoria storica del luogo. È fatta salva per gli edifici a prevalente destinazione produttiva, in particolare per le stalle, la possibilità di realizzare le coperture con strutture di tipo leggero; il manto di copertura ed i serramenti esterni potranno inoltre essere realizzati con materiali diversi da quelli sopraindicati, purché in armonia con l'aggregato abitativo e con i caratteri della macrozona in cui sono inseriti.

Le prescrizioni di dettaglio stabiliscono inoltre - nelle diverse sottozone - gli ulteriori interventi ammissibili e quelli vietati, ed in particolare:
1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al recupero delle forme tradizionali con esclusione di quelle improprie;

2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti tecnologici ed insediamenti agro-industriali ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali strutture possono avere sull'ambiente;

3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a più elevata compromissione, avuto riguardo anche alle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze non agricole.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme della L.R. n. 24/85. Pertanto restano confermati i vincoli "non edificandi" istituiti ai sensi della citata L. R. n. 24/85, anche se i fabbricati realizzati ai sensi di tale norma ricadono - nell'ambito del presente P.R.G. - in zone con destinazione diversa da quella agricola.

Prescrizioni e vincoli

A. Norme comuni:

1. EDIFICI RESIDENZIALI
La costruzione di nuove "case di abitazione", come definite dall'art. 2 lettera d e dall'art. 3 della L.R. 5.3.1985 n. 24, è ammessa nei limiti fissati dalla legge stessa. In uno stesso fondo rustico è possibile computare l'edificabilità delle diverse sottozone ma, in tal caso, la costruzione potrà essere realizzata solo nella sottozona di livello di protezione inferiore.
Nel caso i terreni costituenti il fondo rustico non siano contigui, la nuova costruzione dovrà essere realizzata in corrispondenza dell'eventuale aggregato abitativo preesistente. Qualora non preesista alcun aggregato o borgo rurale nel contesto insediativo adiacente e il fondo risulti compreso tutto nella medesima sottozona, la costruzione va realizzata sull'appezzamento di maggior superficie, con esclusione delle aree boscate. L'ubicazione dell'edificio all'interno del fondo dovrà risultare la meno pregiudizievole per le esigenze gestionali dell'azienda stessa.
I terreni posti fuori dal territorio comunale non sono computabili per la determinazione dell'edificabilità. Possono comunque essere computati qualora detti terreni facciano parte di uno stesso fondo rustico, alla data del 23.2.1990 (data di adozione della previgente variante al P.R.G., di adeguamento alla L.R. n. 24/85), e abbiano una superficie catastale inferiore ai terreni ricadenti nel territorio di questo comune.
Dovranno essere rispettati in ogni caso i seguenti indici stereometrici:

Altezza massima del fronte (Hf): M 6,50. Negli interventi di ampliamento l'altezza della parte ampliata potrà comunque essere pari a quella dell'edificio esistente;

Distanza dai confini (Dc): M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;.

Distanza dalle strade (Ds): secondo il Codice della Strada e le norme del successivo art. 39. Per le sottozone E4.1 e E4.2, la distanza minima è di M 10. Eventuali ampliamenti potranno essere realizzati a distanza inferiore dal minimo previsto purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Modalità di intervento:

negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere eliminate le superfetazioni che non sono integrate con la tipologia del fabbricato originario;
sulle residenze a schiera o a blocco con più unità edilizie, appartenenti a più proprietari, ove consentito l'ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/85, è richiesta la presentazione di un progetto unitario esteso a tutta l'unità edilizia, con le modalità ed i criteri di cui all'art.10 delle presenti norme;
l'ampliamento per la dotazione di servizi, come previsto dall'art. 7, della L.R. n. 24/85, non potrà eccedere il limite di 100 MC. Dovrà comunque essere rispettato il disposto dell'art. 4 della L.R. n. 24/85. Nel caso di edifici a schiera o a blocco, valgono le norme di cui al precedente punto b).

2. ANNESSI RUSTICI:

La costruzione di nuovi "annessi rustici", come definiti dall'art. 2 lettera e) e dall'art. 6 della L.R. 5.3.1985 n. 24, è ammessa nei limiti fissati dalla legge stessa e secondo gli indici definiti nelle diverse sottozone. In uno stesso fondo rustico è possibile computare l'edificabilità delle diverse sottozone. In tal caso, la costruzione potrà essere realizzata solo nella sottozona di livello inferiore. Nel caso in cui i terreni costituenti il fondo rustico non siano contigui, la nuova costruzione dovrà essere realizzata in corrispondenza dell'eventuale aggregato abitativo preesistente. I terreni posti fuori dal territorio comunale non sono computabili per la determinazione dell'edificabilità. Possono comunque essere computati solo qualora detti terreni facciano parte di uno stesso fondo rustico alla data del 23.2.1990 (data di adozione della previgente variante al P.R.G., di adeguamento alla L.R. n. 24/85), e abbiano una superficie catastale inferiore ai terreni ricadenti nel territorio del Comune di Conegliano.

Dovranno essere rispettati i seguenti parametri edificatori:

Superficie lorda di pavimento: il limite massimo di copertura previsto dal 1° comma dell'art. 6 della L.R. n. 24/85 è ridotto, e definito in ragione delle caratteristiche delle diverse sottozone. Le superfici interrate e le superfici degli annessi esistenti rientrano nel computo della superficie di pavimento;

Altezza massima del fronte (Hf): M 4,50, salvo maggiori altezze imposte da documentate esigenze tecnologiche, fino ad un massimo di M 7.00. Nel caso in cui la relazione agronomica ed il layout distributivo che deve accompagnare il progetto giustifichi la realizzazione dell'annesso con una altezza superiore a M 4,50, l'intervento dovrà essere realizzato su di un unico livello fuori terra, senza solai intermedi. Negli interventi di ampliamento l'altezza della parte ampliata potrà comunque essere pari a quella dell'edificio esistente;

Distanza dai confini (Dc): M 10,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;.

Distanza dalle strade (Ds): secondo il Codice della Strada e le norme del successivo art. 39. Per le sottozone E4.1 e E4.2, la distanza minima è di M 10. Eventuali ampliamenti potranno essere realizzati a distanza inferiore dal minimo previsto purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto;

Modalità di intervento:

Gli annessi rustici dovranno essere realizzati in aderenza ad edifici già esistenti o comunque, ove ciò non sia possibile per documentate esigenze produttive, entro il perimetro dell'aggregato abitativo (considerando il baricentro dell'aggregato esistente quale centro del cerchio di riferimento, con raggio di M 100) del quale dovranno venire a far parte a prescindere dall'orografia del territorio.

La realizzazione di annessi rustici è subordinata alla presentazione di una scheda tecnico-agronomica, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal richiedente e dal Tecnico compilatore, allegata alla domanda di concessione edilizia. Sono comunque da considerare comprese nella destinazione ad annesso rustico le cantine con annessi locali analisi vini, mostra, degustazione e relative pertinenze, locali per la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;
Per interventi con dimensioni maggiori di 100 MQ di superficie lorda di pavimento e in assenza di piano di sviluppo aziendale approvato dal competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e per edifici complessi quali sili, essiccatoi e depuratori, dovrà essere presentata una relazione agronomica nella quale dovranno inoltre risultare evidenti la convenienza dal punto di vista economico e/o ambientale dell'intervento, la sua adeguatezza alle esigenze del fondo, l'idoneità tecnica agli scopi che si intendono perseguire e un piano di riordino aziendale;
La realizzazione di serre fisse con e senza struttura muraria fuori terra e di serre mobili è disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 24/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono state altresì individuate con apposita schedatura le attività primarie per le quali il P.R.G. - previo apposito convenzionamento che consentirà di valutare i requisiti soggettivi dei richiedenti e le caratteristiche oggettive delle aziende e del progetto di miglioramento aziendale - potrà consentire ampliamenti diversi da quelli previsti per la zona di appartenenza.
In tali casi le modalità di intervento dovranno tenere conto delle direttive e degli indirizzi contenuti nel sistema ambientale.
Le schede allegate evidenziano altresì i limiti entro i quali è ammesso l'ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, in adeguamento alle normative nazionali e comunitarie.

3. AGRITURISMO
La costruzione di nuovi volumi abitativi destinati a soggiorno temporaneo di turisti sono ammessi esclusivamente come ampliamento di case di abitazione già esistenti, fino ad un massimo di MC 1200, oltre all'eventuale recupero degli annessi rustici non funzionali al fondo, qualora ammesso ai sensi del successivo art. 29.
I requisiti dei soggetti richiedenti, i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo e vincoli sugli immobili oggetto di intervento sono previsti dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla L.R. n. 9 del 15 aprile 1997.
L'area di pertinenza del fabbricato dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.


B. Norme di dettaglio:

ZTO E1 - zone agricole tipiche o specializzate, di massima tutela, con buona integrità

In tale sottozona sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 4 e 7, limitatamente ai primi due commi, della L.R. n. 24/85.
Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 24 del 1985, con esclusione dei nuovi insediamenti per allevamenti intensivi (come definiti dal D.G.R. 7949 del 1989) e le attività agro-industriali (ad eccezione delle cantine), quando il fondo superi i 5 ha, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 0,5% del fondo rustico.
Nei fondi rustici di ampiezza inferiore ai minimi più sopra stabiliti non è consentito realizzare annessi rustici, nemmeno interrati. Qualora in questi fondi preesista una residenza od un annesso rustico, è possibile realizzare l'annesso rustico od ampliare l'esistente nei limiti di copertura previsti per la sottozona, in relazione alla superficie del fondo rustico (0,5%).
Per i fondi rustici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. la cui superficie supera quella minima stabilita dal precedente comma, ovvero per i fondi di superficie inferiore in cui preesista una residenza o un annesso, è consentito, per le esigenze produttive del fondo, ampliare gli annessi rustici preesistenti o costruirne di nuovi fino ad una superficie lorda di pavimento pari ad un rapporto di copertura del 1%, compreso l'esistente, a condizione che l'azienda sia gestita da un Imprenditore agricolo a titolo principale e l'ampliamento sia realizzato in corrispondenza del centro aziendale principale preesistente. In tal caso deve essere presentato un progetto unitario di riqualificazione e ricomposizione aziendale, esteso a tutto il fondo rustico, con le modalità di cui all'art. 10 delle presenti norme, che dimostri in particolare la funzionalità dell'intervento rispetto alle esigenze del fondo ed al suo indirizzo produttivo, con particolare riferimento alla sua ubicazione rispetto al contesto, alle regole compositive ed alla tipologia insediativa propria del sistema ambientale.

In questa sottozona si devono inoltre osservare le seguenti modalità esecutive:gli interventi dovranno essere compatibili con le tipologie edilizie proprie della macrozona, rispettare gli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e i materiali tradizionalmente impiegati;

gli ampliamenti, da realizzarsi senza soluzione di continuità con la preesistenza, dovranno comporsi armonicamente con le strutture originarie in modo tale da costituire un unico edificio;
eventuali nuove strade ed accessi necessari al collegamento dei fondi o per esigenze agro-silvo-pastorali dovranno utilizzare i tracciati esistenti: viottoli, capezzagne, sentieri, ecc.;
i filari di alberi e le siepi esistenti, lungo fiumi, fossi di scolo e canali irrigui, dovranno essere mantenuti e potenziati, fatti salvi gli interventi di ceduazione, sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessari alla normale manutenzione;
i fossi devono mantenere la sezione originaria: ne è vietata la loro tombinatura salvo per i tratti indispensabili al passaggio dei mezzi che dovranno essere di larghezza massima di M 6 e con sezione adeguata alla portata idraulica massima.

ZTO E2.1 - zone agricole di primaria importanza per la funzione produttiva ad eterogenea integrità, di particolare valenza ambientale

In tale sottozona sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 della L.R. n. 24/85.
Considerata la particolare valenza ambientale della zona, gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/85 sono ammessi alle seguenti condizioni:

dovranno essere realizzati di norma in aderenza all'esistente e comunque entro il perimetro dell'aggregato abitativo (inscrivibile entro un raggio metri 50, considerando il baricentro dell'aggregato esistente quale centro del cerchio di riferimento) del quale dovranno venire a far parte a prescindere dall'orografia del territorio, fatto salvo il rispetto delle distanze dagli impianti al servizio dell'agricoltura previsti dalle norme in materia;
la nuova edificazione è ammessa solo nel caso in cui non siano utilizzabili annessi rustici esistenti, anche non contigui, dei quali va favorita la modifica di destinazione. La necessità di conservare a fini produttivi la destinazione della parte rustica deve essere comprovata a mezzo di relazione agronomica;
nel caso in cui una parte del fondo rustico sia ricompresa in zone di tipo E2.2, E3, E4.2, e non sussistano le condizioni per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti punti a) e b), la nuova edificazione deve essere realizzata in corrispondenza della zona a grado di tutela inferiore;
nel caso in cui l'azienda agricola vitale non preesista alla data di adozione del presente P.R.G. - al fine di precludere frazionamenti aziendali non giustificati e incompatibili con la tutela ambientale del sito - sia istituito un vincolo ventennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o Enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore agricolo o degli addetti all'azienda rurale preesistente a tale data. La preesistenza dell'azienda vitale deve essere comprovata con atti aventi data certa.

Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 24/1985, con esclusione dei nuovi insediamenti per allevamenti intensivi e per le attività agro-industriali (ad eccezione delle cantine), quando il fondo superi i 2 HA, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1% del fondo rustico.
Nei fondi rustici di ampiezza inferiore ai minimi più sopra stabiliti non è consentito realizzare annessi rustici, nemmeno interrati. Qualora in questi fondi preesista una residenza od un annesso rustico, è possibile realizzare l'annesso rustico od ampliare l'esistente nei limiti di copertura previsti per la sottozona, in relazione alla superficie del fondo rustico (1%).
Per i fondi rustici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. la cui superficie supera quella minima stabilita dal precedente comma, ovvero per i fondi di superficie inferiore in cui preesista una residenza o un annesso, è consentito, per le esigenze produttive del fondo, ampliare gli annessi rustici preesistenti o costruirne di nuovi fino ad una superficie lorda di pavimento pari ad un rapporto di copertura del 2%, compreso l'esistente, a condizione che l'azienda sia gestita da un Imprenditore agricolo a titolo principale e l'ampliamento sia realizzato in corrispondenza del centro aziendale principale preesistente. In tal caso deve essere presentato un progetto unitario di riqualificazione e ricomposizione aziendale, esteso a tutto il fondo rustico, con le modalità di cui all'art. 10 delle presenti norme, che dimostri in particolare la funzionalità dell'intervento rispetto alle esigenze del fondo ed al suo indirizzo produttivo, con particolare riferimento alla sua ubicazione rispetto al contesto, alle regole compositive ed alla tipologia insediativa propria del sistema ambientale.
In questa sottozona, vanno osservate le prescrizioni di cui ai punti a, b, c, d, e, indicati per la precedente sottozona E1.


ZTO E2.2 - zone agricole di tutela, di primaria importanza per la funzione produttiva

In tale sottozona sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della L.R. n. 24/85.
Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 24 del 1985, ad eccezione dei nuovi insediamenti per allevamenti intensivi e per le attività agro-industriali (ad eccezione delle cantine), quando il fondo superi i 2 HA, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1% del fondo rustico.
Per i fondi rustici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. la cui superficie supera quella minima stabilita dal precedente comma, ovvero per i fondi di superficie inferiore in cui preesista una residenza o un annesso, è consentito, per le esigenze produttive del fondo, ampliare gli annessi rustici preesistenti o costruirne di nuovi fino ad una superficie lorda di pavimento pari ad un rapporto di copertura del 2,5%, compreso l'esistente, a condizione che l'azienda sia gestita da un Imprenditore agricolo a titolo principale e l'ampliamento sia realizzato in corrispondenza del centro aziendale principale preesistente. In tal caso deve essere presentato un progetto unitario di riqualificazione e ricomposizione aziendale, esteso a tutto il fondo rustico, con le modalità di cui all'art. 10 delle presenti norme, che dimostri in particolare la funzionalità dell'intervento rispetto alle esigenze del fondo ed al suo indirizzo produttivo, con particolare riferimento alla sua ubicazione rispetto al contesto, alle regole compositive ed alla tipologia insediativa propria del sistema ambientale.
Nei fondi rustici di ampiezza inferiore ai minimi più sopra stabiliti non è consentito realizzare annessi rustici, nemmeno interrati. Qualora in questi fondi preesista una residenza od un annesso rustico, è possibile realizzare l'annesso rustico od ampliare l'esistente nei limiti di copertura previsti per la sottozona, in relazione alla superficie del fondo rustico (1%).
In questa sottozona vanno osservate le prescrizioni di cui ai punti a, b, c, d, e, indicati per la precedente sottozona E1.

ZTO E3 - zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario con compromessa integrità

In tale sottozona sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 della L.R. n. 24/85.
Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dall'articolo 6 della L.R. n.24/1985, con esclusione dei nuovi insediamenti per allevamenti intensivi e per le attività agro-industriali (ad eccezione delle cantine), quando il fondo superi 1 HA, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1,5% del fondo rustico.
Per i fondi rustici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. la cui superficie supera quella minima stabilita dal precedente comma, ovvero per i fondi di superficie inferiore in cui preesista una residenza o un annesso, è consentito, per le esigenze produttive del fondo, ampliare gli annessi rustici preesistenti o costruirne di nuovi fino ad una superficie lorda di pavimento pari ad un rapporto di copertura del 3%, compreso l'esistente, a condizione che l'azienda sia gestita da un Imprenditore agricolo a titolo principale e l'ampliamento sia realizzato in corrispondenza del centro aziendale principale preesistente. In tal caso deve essere presentato un progetto unitario di riqualificazione e ricomposizione aziendale, esteso a tutto il fondo rustico, con le modalità di cui all'art. 10 delle presenti norme, che dimostri in particolare la funzionalità dell'intervento rispetto alle esigenze del fondo ed al suo indirizzo produttivo, con particolare riferimento alla sua ubicazione rispetto al contesto, alle regole compositive ed alla tipologia insediativa propria del sistema ambientale.
Nei fondi rustici di ampiezza inferiore ai minimi più sopra stabiliti non è consentito realizzare annessi rustici, nemmeno interrati. Qualora in questi fondi preesista una residenza od un annesso rustico, è possibile realizzare l'annesso rustico od ampliare l'esistente nei limiti di copertura previsti per la sottozona, in relazione alla superficie del fondo rustico (1,5%).
In questa sottozona, vanno osservate le prescrizioni di cui ai punti a, b, c, d, e, indicati per la precedente sottozona E1.

ZTO E4.1 - zone agricole di mantenimento, caratterizzate da preesistenti borghi rurali

Le tavole di progetto evidenziano, per ciascuna aggregazione rurale significativa, le trasformazioni sostenibili, ed i criteri organizzativi del borgo.
È ammessa altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 6,50;

Negli interventi di ampliamento l'altezza della parte ampliata potrà comunque essere pari a quella dell'edificio esistente;

Distanza dai confini (Dc): M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Distanza dalle strade (Ds): M 10,00.

Sono consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 24/1985, anche con modifica di destinazione, purché gli usi risultino compatibili con la residenza quali - a titolo esemplificativo - negozi, studi professionali, botteghe di artigianato.
Sono ammesse le attività multiple, quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, agri-turistiche, punti di sosta e di ristoro, attrezzature per lo sport, per il turismo ed il tempo libero, ecc..

ZTO E4.2 - zone agricole di trasformazione, caratterizzate da preesistenti borghi rurali

Le tavole di progetto evidenziano, per ciascuna aggregazione rurale significativa, le trasformazioni sostenibili, ed i criteri organizzativi del borgo.
Nell'ambito dei lotti minimi appositamente perimetrati (Lo), è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati con destinazione residenziale, o comunque per destinazioni compatibili, quali - a titolo esemplificativo - negozi, studi professionali, botteghe di artigianato.
Oltre alle norme generali vigenti per le zone agricole, valgono i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima del fronte (Hf): M 6,50;

Negli interventi di ampliamento l'altezza della parte ampliata potrà comunque essere pari a quella dell'edificio esistente;

Distanza dai confini (Dc): M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Distanza dalle strade (Ds): M 10,00;

Indice territoriale (It): 0,5 MC/MQ.

In tali ambiti sarà in ogni caso trasferibile la capacità edificatoria dell'eventuale fondo rustico di riferimento, nei limiti della L. R. n. 24/85, fino ad un massimo di 0,3 MC/MQ ed un totale, per lotto, di 0,8 MC/MQ.
La capacità edificatoria dei fondi rustici compresi nelle zone di tutela può pertanto essere utilizzata per il completamento dei borghi rurali e per la qualificazione del disegno microurbano conseguente.
Nelle aree di trasformazione dovranno essere cedute o vincolate le aree per servizi pubblici denotate con apposita campitura nelle tavole di piano (Pu), con un minimo del 20%.
Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 24/1985, anche con modifica di destinazione, purché gli usi risultino compatibili con la residenza. Sono ammesse le attività multiple, quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, agri-turistiche, punti di sosta e di ristoro, attrezzature per lo sport, per il turismo ed il tempo libero, ecc..
Per gli interventi in ampliamento degli edifici esistenti le distanze dalle strade possono essere minori di quelle prescritte, purché l'ampliamento non sopravanzi il fronte dell'edificio esistente verso il ciglio della strada stessa.

Articolo 26 - Beni storici e culturali in zona agricola

Direttive ed indirizzi

Le indagini condotte sul patrimonio storico e culturale in base all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n. 24, con riferimento agli elementi architettonici ed ambientali ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle tipologie edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni, fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) hanno consentito di individuare un insieme di manufatti da sottoporre a tutela, e di definire le regole che presiedono alla organizzazione funzionale ed alla disposizione formale degli insediamenti agricoli.
Negli ambiti di tutela paesaggistica, a ridosso di manufatti con particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede di presentazione di richiesta di concessione edilizia una valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree inedificabili.

Prescrizioni e vincoli

Vengono distinti due gradi di protezione.

1- Edifici di interesse storico-culturale e di particolare valore architettonico:

In questa categoria si riconoscono quei manufatti edilizi che per regole compositive, caratteristiche tipologiche insediative ed edilizie, motivi stilistici ed architettonici, opere di finitura e di dettaglio, hanno assunto un notevole significato culturale e sono esempi significativi della memoria storica del luogo e del linguaggio architettonico, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati realizzati;

2- Edifici in continuità con le tradizioni del luogo:

Si riconoscono in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume, o esprimono anche solo parzialmente (a causa di alterazioni o modifiche) un esempio significativo della cultura e della storia del territorio.

Gli edifici con grado di protezione 1 e 2 e le relative aree di pertinenza sono da considerare compresi entro Zone di degrado, ed è pertanto ammesso il ricorso al Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata. Sono subordinati a preventivo Piano di recupero gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, ed eventuali ristrutturazioni edilizie che propongano, a seguito di motivato approfondimento analitico, accompagnato da analisi storiche e rilievi di dettaglio, modalità operative di intervento diverse da quelle ammesse per il grado di protezione con il quale è stato classificato l'immobile.In relazione ai diversi gradi di protezione sono ammessi i seguenti interventi:

Grado di protezione 1 -

Sono ammessi interventi finalizzati a mantenere o riportare allo stato originale il fabbricato, valorizzandolo in funzione delle attuali e moderne esigenze funzionali, distributive e prestazionali, nel rispetto della "lettura" delle forme, delle regole compositive, delle funzioni e degli stilemi originali. Le ipotesi progettuali dovranno discendere da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere a titolo esemplificativo:

il consolidamento delle strutture e la motivata sostituzione degli elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche;
la ricomposizione attuata con materiali di recupero, sulla base di documentazione attendibile, al fine di ricondurre il manufatto alla sua matrice originaria;
l'eliminazione di alterazioni o aggiunte di carattere superfetativo per riportare l'edificio alla sua struttura originaria;
gli adeguamenti igienici e tecnologici, che non intaccano significativamente la tipologia edilizia d'impianto;
il restauro ed il risanamento conservativo degli elementi di finitura.

Valgono le seguenti prescrizioni esecutive:

a) Impianto tipologico e distributivo

I moduli costruttivi e strutturali originali, individuati dai muri di spina e dalle murature perimetrali, dalle murature e dagli elementi portanti in verticale devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro, consolidamento, ripristino.
Gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro e/o di ripristino.
La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria.

b) Elementi strutturali principali

È obbligatoria la ricostruzione in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con elementi recuperabili e/o accantonati a piè d'opera.
La sostituzione di solai lignei deteriorati con altre soluzioni è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento d'interesse estetico e decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei.
I pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni e/o cortili, dovranno essere mantenuti. Potranno essere eseguiti i lavori necessari a risanarli dall'umidità e per recuperarli.
Le scale prive di valore architettonico, o non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento in pianta e l'organizzazione dei livelli. È consentita in questi casi la realizzazione delle strutture portanti in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, ecc.).
Le opere realizzate in sporgenza, cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale e appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici o i manufatti onde impedire la prosecuzione del loro deterioramento.
I camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, dovranno essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale.
È prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura è prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

c) Murature d'ambito e prospetti

Sono consentiti interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, nel rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti.
Gli intonaci dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale, a civile o a marmorino, degli intonaci tradizionali o delle preesistenze.
Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare coerenti con la preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade. Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, devono essere mantenuti e rimessi in luce.
Gli affreschi e le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti.
Qualora durante i lavori di rifacimento degli intonaci venissero messi in luce particolari elementi decorativo o costruttivi questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.
È prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario.
È consentita l'apertura di nuovi fori nel rispetto assoluto dell'assetto distributivo e degli elementi originari strutturali e decorativi.
Non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.
Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, in ferro cortain o in lega leggere purché patinata con il tono del bronzo ossidato.
Per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate.
È vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame.
È vietata la demolizione di torrette di camino originali, così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate.

Grado di protezione 2 -

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al risanamento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali d'epoca.
Le ipotesi progettuali dovranno derivare da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni e vincoli contenute nel regolamento edilizio e nel successivo art. 27 delle presenti norme, specie per quanto attiene la documentazione da allegare al progetto.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere a titolo esemplificativo, oltre a quanto ammesso per gli edifici classificati con grado 1, le seguenti operazioni:

a - Rifacimento murature portanti con identico materiale oppure rifacimento con materiali diversi se le murature portanti sono intonacate. La posizione di tali murature deve essere mantenuta qualora coincidente con quella d'impianto. È in ogni caso consentito aprire fori interni o realizzare tramezzature, mantenendo inalterata la possibilità di lettura dell'impianto d'epoca. È consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne. Sono ammesse anche per le murature esterne parziali sostituzioni di parti non più recuperabili, purché si usino materiali e tecniche che non pregiudichino la conservazione a la tutela delle porzioni originarie. Sono ammesse aperture di nuovi fori, nel rispetto delle partizioni originali, e senza alterare la tipologia edilizia dell'immobile, nel rispetto delle regole compositive della forometria d'impianto.

b - Demolizione e rifacimento dei solai a condizione che venga riproposta la tipologia originaria, e in particolare, garantito il ripristino dei solai in legno ammalorati. Sono consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a M 2.4 o superiore a M 3. Qualora si reputi necessaria per motivate ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, oltre all'utilizzo dei materiali tradizionali, é consentito il rafforzamento degli stessi mediante travi metalliche.

c - Demolizioni e rifacimento dei collegamenti verticali interni: con materiali e tecniche originarie se in pietra o legno (o ferro per le ringhiere).

d- Demolizione e rifacimento degli sporti con materiali e tecniche originarie.

e - Limitate modifiche di porte e portoni, indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata.

f- Rifacimento del manto di copertura con materiali e tecniche tradizionali mantenendo pendenza ed andamento originali.

Valgono le prescrizioni esecutive ammesse per gli edifici con grado di protezione 2 e 3, di cui al successivo art. 27.

Articolo 27 - Centri storici

Direttive e indirizzi

Gli interventi in tali ambiti dovranno:

- riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;

- conservare e valorizzare i sistemi di mura e fortificazioni esistenti;

- privilegiare la percorribilità pedonale e ciclabile;

- tutelare gli immobili vincolati ed i manufatti di pregio storico-ambientale individuati con apposita campitura nella tavola di progetto.

Il P.R.G. assume e conferma negli elaborati di progetto l'individuazione e perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della L.R. 31.5.1980, n. 80 e riportata negli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto. Tale zona viene altresì definita di degrado ai sensi della Legge n. 457/78.
In tutto il centro storico indipendentemente dal grado di protezione dell'edificio è ammessa la destinazione residenziale
In tutto il perimetro della zona di tipo A è pertanto ammesso il ricorso al Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata. Sono subordinati a preventivo Piano di Recupero gli interventi che prevedono la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, con conseguente riorganizzazione del sistema delle opere di urbanizzazione, ferma restando la quantità di aree libere esistenti destinate a servizi.
Sono altresì subordinati a preventivo strumento attuativo gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano, alla luce di motivato approfondimento analitico, modalità operative di intervento diverse da quelle ammesse per lo specifico grado di protezione con il quale è stato classificato l'immobile, ovvero modifiche di destinazione che eccedono il 25% della superficie lorda di pavimento dell'immobile preesistente oggetto di recupero, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme.
Sono pertanto ammessi, in assenza di preventivo Piano di Recupero, interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 31 della Legge n. 457/78, con modifica di destinazione, a condizione:

- che la nuova destinazione sia compatibile con la residenza (sono ammesse le attività commerciali e terziarie);

- che il 75% della destinazione dell'immobile oggetto di intervento rimanga residenziale, ovvero, nel caso in cui risulti già inferiore al 75% alla data di adozione del presente P.R.G., che non subisca riduzioni la preesistente percentuale di immobile destinata a residenza;

- che vengano corrisposti i contributi di concessione per una quota pari alla differenza tra la precedente e la nuova destinazione d'uso, oltre al contributo conseguente alle opere eseguite. In questi casi gli standards aggiuntivi vengono infatti reperiti alla scala dello strumento generale.

Indipendentemente dai limiti di cui al precedente comma e fermo restando il versamento del conguaglio del contributo di concessione, sono consentite modifiche di destinazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi commerciali di vicinato (come definiti dalla Legge regionale n. 37/99, con un massimo di 250 MQ di superficie di vendita), laboratori e botteghe artigianali connesse alla valenza storica del sito, limitatamente al piano terreno, al piano seminterrato ed ammezzato dell'edificio. Anche in tal caso il fabbisogno della sosta è garantito, in sede di verifica del dimensionamento del presente P.R.G., dai parcheggi interrati e di superficie esistenti o previsti nelle aree di trasformazione, in particolare nel parco tematico dell'area ex-Zanussi.
Ai sensi delle norme regionali vigenti, e previo Piano di Recupero, anche al fine di rivitalizzare il sistema distributivo del centro storico, possono essere autorizzate ulteriori modifiche di destinazione eccedenti il limite di cui ai precedenti commi, a condizione che la superficie non residenziale rimanga inferiore al 50% dell'immobile preesistente, e purché la superficie di vendita della parte a destinazione commerciale non sia superiore a MQ 1000. In tal caso almeno il 50% del numero degli esercizi deve avere superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato. Tali interventi non possono inoltre riguardare immobili con grado di protezione 1 o 2. In tali casi sono inoltre regolati da apposita convenzione gli aspetti relativi a:

1. destinazione - anche in aree adiacenti riconosciute idonee, purché all'interno della macrozona, ad una distanza non superiore a 300 metri dall'immobile - di appositi spazi per servizi (di cui almeno il 50% destinati a parcheggio), nella misura di 0,8 MQ per ogni MQ di superficie di pavimento (Slp) eccedente il limite di cui al comma 5 del presente articolo, essendo preclusa la monetizzazione. Il valore di tali aree cedute o vincolate, qualora accompagnato dalla realizzazione di opere, è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia. In particolare i parcheggi possono essere ricavati anche con vincolo convenzionale di uso pubblico, nel sottosuolo o all'interno degli edifici.

2. progetto degli accessi e percorsi veicolari, ciclabili e pedonali.

In tali casi tuttavia è preclusa l'apertura di nuovi fori vetrina negli edifici con grado di protezione 3, e va garantito il rispetto delle norme regolamentari in materia di insegne, di utilizzo dei materiali di finitura, di uso degli spazi liberi, e - in genere - di decoro del sistema ambientale.
Allo scopo di mantenere, rivitalizzare ed incentivare la struttura commerciale esistente, quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione della città, in centro storico è vietata l'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

Prescrizioni e vincoli

Le richieste di rilascio di concessione edilizia che hanno per oggetto manufatti singolari di valore architettonico, storico e ambientale, individuati con apposita campitura nella tavola di progetto, dovranno essere accompagnate da un rilievo dettagliato e quotato dello stato dei luoghi, di documentata relazione storica, oltre che da una completa documentazione fotografica, estesa anche a tutti gli ambienti interni.
Le trasformazioni proposte dovranno essere compatibili con le risultanze dell'indagine e garantire il rispetto della matrice tipologica storicamente consolidata.
È ammesso il mantenimento, il recupero, la ricostruzione di immobili o di loro porzioni demolite o crollate, di antico impianto, rilevabili da documentazioni storiche, grafiche o iconografiche.
Vengono distinti nell'ambito del Centro storico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 61/85, tre gradi di protezione.

1- Edifici di interesse storico-culturale e di particolare valore architettonico:

In questa categoria si riconoscono quei manufatti edilizi di antico impianto che per regole compositive, caratteristiche tipologiche insediative ed edilizie, motivi stilistici ed architettonici, opere di finitura e di dettaglio, hanno assunto un notevole significato culturale e sono esempi significativi della memoria storica del luogo e del linguaggio architettonico della città;

2- Edifici di parziale interesse architettonico:

Sono classificati in questa categoria gli edifici che - pur non possedendo attributi architettonici o culturali particolarmente significativi - per regole compositive, caratteristiche tipologiche, insediative ed edilizie, presentano parziale interesse architettonico e sono meritevoli di tutela, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati realizzati;

3- Edifici in continuità con le tradizioni del luogo:

Si riconoscono in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume, o esprimono anche solo parzialmente (a causa di alterazioni o modifiche anche in contrasto con la cultura e la storia del centro storico della città) un esempio significativo della cultura e della storia del territorio, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati realizzati.

In relazione ai diversi gradi di protezione sono ammessi i seguenti interventi:

Grado di protezione 1 -

Sono ammessi interventi finalizzati a mantenere o riportare allo stato originale il fabbricato, valorizzandolo in funzione delle attuali e moderne esigenze funzionali, distributive e prestazionali, nel rispetto della "lettura" delle forme, delle regole compositive, delle funzioni e degli stilemi originali. Le ipotesi progettuali dovranno discendere da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere a titolo esemplificativo:

a - il consolidamento delle strutture e la motivata sostituzione degli elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche;

b - la ricomposizione attuata con materiali di recupero, sulla base di documentazione attendibile, al fine di ricondurre il manufatto alla sua matrice originaria;

c - l'eliminazione di alterazioni o aggiunte di carattere superfetativo per riportare l'edificio alla sua struttura originaria;

d - gli adeguamenti igienici e tecnologici, che non intaccano significativamente la tipologia edilizia d'impianto;

e - il restauro ed il risanamento conservativo degli elementi di finitura.

Valgono le seguenti prescrizioni esecutive:

a) Impianto tipologico e distributivo

I moduli costruttivi e strutturali originali, individuati dai muri di spina e dalle murature perimetrali, dalle murature e dagli elementi portanti in verticale devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro, consolidamento, ripristino.
Gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro e/o di ripristino.
La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria.

b) Elementi strutturali principali

È obbligatoria la ricostruzione in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con elementi recuperabili e/o accantonati a pié d'opera.
La sostituzione di solai lignei deteriorati con altre soluzioni è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento d'interesse estetico e decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei.
I pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni e/o cortili, dovranno essere mantenuti e restaurati.
Le scale prive di valore architettonico, o non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento in pianta e l'organizzazione dei livelli. È consentita in questi casi la realizzazione delle strutture portanti in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, ecc.).
Le opere realizzate in sporgenza, cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale e appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici o i manufatti onde impedire la prosecuzione del loro deterioramento.
I camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, dovranno essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale.
È prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura é prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

c) Murature d'ambito e prospetti

Sono consentiti interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, nel rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti.
Gli intonaci dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale, a civile o a marmorino, degli intonaci tradizionali o delle preesistenze.
Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare coerenti con la preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade. Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, devono essere mantenuti e rimessi in luce.
Gli affreschi e le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti.
Qualora durante i lavori di rifacimento degli intonaci venissero messi in luce particolari elementi decorativo o costruttivi questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.
È prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario.
Non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.
Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, in ferro cortain o in lega leggere purché patinata con il tono del bronzo ossidato.
Per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate.
È vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame.
È vietata la demolizione di torrette di camino originali, così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate.

Grado di protezione 2 -

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al risanamento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali d'epoca. Le ipotesi progettuali dovranno derivare da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere a titolo esemplificativo, oltre a quanto ammesso per gli edifici classificati con grado 1, le seguenti operazioni:

a - Rifacimento murature portanti con identico materiale oppure rifacimento con materiali diversi se le murature portanti sono intonacate. La posizione di tali murature deve essere mantenuta qualora coincidente con quella d'impianto. È in ogni caso consentito aprire fori interni o realizzare tramezzature, mantenendo inalterata la possibilità di lettura dell'impianto d'epoca. È consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne. Sono ammesse anche per le murature esterne parziali sostituzioni di parti non più recuperabili, purché si usino materiali e tecniche che non pregiudichino la conservazione a la tutela delle porzioni originarie. Sono ammesse aperture di nuovi fori, nel rispetto delle partizioni originali, e senza alterare la tipologia edilizia dell'immobile, nel rispetto delle regole compositive della forometria d'impianto.

b - Demolizione e rifacimento dei solai a condizione che venga riproposta la tipologia originaria, e, in particolare, garantito il ripristino dei solai in legno ammalorati. Sono consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a M 2.4 o superiore a M 3. Qualora si reputi necessaria per motivate ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, oltre all'utilizzo dei materiali tradizionali, é consentito il rafforzamento degli stessi mediante travi metalliche.

c - Rifacimento dei collegamenti verticali interni con materiali e tecniche originarie se in pietra o legno (o ferro per le ringhiere).

d - Rifacimento degli sporti con materiali e tecniche originarie.

e - Limitate modifiche di porte e portoni, indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata.

f - Rifacimento del manto di copertura con materiali e tecniche tradizionali mantenendo pendenza ed andamento originali.

Valgono le seguenti prescrizioni esecutive:

a) Impianto tipologico e distributivo

I moduli costruttivi e strutturali, e gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro e/o di ripristino.
La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti, in genere, che alterano i caratteri architettonici è obbligatoria;

b) Elementi strutturali principali

La sostituzione di solai lignei deteriorati con altre soluzioni è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento d'interesse estetico e decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei
I pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni e/o cortili, dovranno essere mantenuti.
Le opere realizzate in sporgenza, cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale e appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici o i manufatti onde impedire la prosecuzione del loro deterioramento.
I camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, dovranno essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale.
È prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura é prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

c) Murature d'ambito e prospetti

Sono consentiti interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, nel rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti.
Gli intonaci dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale, a civile o a marmorino, degli intonaci tradizionali o delle preesistenze.
Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare coerenti con la preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade. Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, devono essere mantenuti e rimessi in luce.
Gli affreschi e le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti.
Qualora durante i lavori di rifacimento degli intonaci venissero messi in luce particolari elementi decorativo o costruttivi questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.
È prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario.
È consentita l'apertura di nuovi fori nel rispetto assoluto dell'assetto distributivo e degli elementi originari strutturali e decorativi.
Non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.
Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, in ferro cortain o in lega leggere purché patinata con il tono del bronzo ossidato.
Per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate.
È vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame.
È vietata la demolizione di torrette di camino originali, così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate.

Grado di protezione 3 -

Sono consentite tutte le operazioni di ristrutturazione edilizia atte a mantenere parte degli organismi principali interni ed esterni, con la modifica dell'impianto dei fori, degli elementi costruttivi, in modo da adeguare l'edificio alle nuove esigenze funzionali, fermo restando il rispetto dei caratteri tipologici del fabbricato che conservano elementi di singolarità originalità. Le ipotesi progettuali dovranno derivare da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere a titolo esemplificativo, oltre a quanto ammesso per gli edifici classificati con grado 1 e 2, le seguenti operazioni:

parziali demolizioni delle porzioni che non rivestono interesse architettonico o storico - testimoniale;
modifiche forometriche che consentano di riferire la continuità della tradizione e non pregiudichino il valore testimoniale del manufatto nel contesto ambientale.
Per quanto attiene alle modalità esecutive, valgono le seguenti prescrizioni:

Impianto tipologico-distributivo

Ove presenti i caratteri ripetitivi dei modelli propri dell'architettura minore è assoggettato a conservazione dei moduli strutturali e costruttivi originali, indicati dai muri di spina, dalle murature e dagli elementi portanti verticali.
Gli ambienti interni caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di ripristino e restauro.
L'eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti è obbligatoria.
La demolizione di sopraelevazioni che alterano i caratteri architettonici dell'edificio è obbligatoria.
Il sistema dei collegamenti orizzontali o verticali non significativo per appartenenza all'impianto d'origine o per soluzioni di particolare valore architettonico può essere modificato.

Elementi strutturali principali

È consentito impiegare elementi metallici o di cemento armato precompresso prefabbricato per il rinforzo dei solai in legno. Questi elementi dovranno essere incorporati entro l'orditura del solaio così da non alterare l'assetto estetico dei locali oggetto dell'intervento.
La sostituzione di solai deteriorati con altre soluzioni è consentita.
Le scale prive di valore sotto il profilo dell'impianto tipologico possono essere demolite e ricostruite; ove l'impianto tipologico non ne comporti il mantenimento esse potranno essere ubicate diversamente rispetto alla preesistenza. Nel caso di demolizione e ricostruzione è consentita la realizzazione di strutture portanti in cemento armato o altro sistema costruttivo.

Murature d'ambito e prospetti

I prospetti principali in quanto partecipi della scena urbana e facenti parte integrante del Centro Storico devono essere mantenuti previa rimozione di eventuali elementi estranei o deturpanti. È consentita l'apertura di nuovi fori di porta o finestra nel rispetto dei moduli esistenti e dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato.
Sono consentiti gli interventi di restauro, di stuccatura, di ripresa degli intonaci o di rifacimento degli stessi.
Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare conformi alla preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade.

Articolo 28 - Ville, Parchi e i giardini di interesse storico e architettonico - Beni storici e culturali

Direttive e indirizzi

Il P.R.G., sulla base delle indicazioni contenute nella relazione e delle risultanze delle analisi, individua i beni di valore storico e culturale.
In tali ambiti:

1) sono vietati smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;

2) va mantenuto l'uso delle aree verdi sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto;

3) vanno conservati i beni storico/architettonici vincolati, attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree presenti nelle aree di pertinenza;

4) è vietata la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti ed è fatto obbligo di mantenere in efficienza gli elementi di arredo storici presenti.

Prescrizioni e vincoli

La richiesta di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia deve essere accompagnata da apposita relazione di progetto di sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili di valore storico e culturale, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi contenuti nel presente articolo.
Nel caso di interventi su immobili vincolati, va altresì allegata la documentazione di cui al precedente art. 27.
Vengono distinti al di fuori del Centro storico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 61/85, due gradi di protezione.

1- Edifici di interesse storico-culturale e di particolare valore architettonico:

In questa categoria si riconoscono quei manufatti edilizi che per regole compositive, caratteristiche tipologiche insediative ed edilizie, motivi stilistici ed architettonici, opere di finitura e di dettaglio, hanno assunto un notevole significato culturale e sono esempi significativi della memoria storica del luogo e del linguaggio architettonico, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati realizzati;

2- Edifici in continuità con le tradizioni del luogo:

Si riconoscono in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume, o esprimono anche solo parzialmente (a causa di alterazioni o modifiche) un esempio significativo della "cura edilizia" del territorio.
In relazione ai diversi gradi di protezione sono ammessi i seguenti interventi:

Grado di protezione 1 -

Sono ammessi interventi finalizzati a mantenere o riportare allo stato originale il fabbricato, valorizzandolo in funzione delle attuali e moderne esigenze funzionali, distributive e prestazionali, nel rispetto della "lettura" delle forme, delle regole compositive, delle funzioni e degli stilemi originali. Le ipotesi progettuali dovranno conseguire da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere in particolare:

a - il consolidamento delle strutture e la motivata sostituzione degli elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche;

b - la ricomposizione attuata con materiali di recupero, sulla base di documentazione attendibile, al fine di ricondurre il manufatto alla sua matrice originaria;

c - l'eliminazione di alterazioni o aggiunte di carattere superfetativo per riportare l'edificio alla sua struttura originaria;

d - gli adeguamenti igienici e tecnologici, che non intaccano significativamente la tipologia edilizia d'impianto;

e - il restauro ed il risanamento conservativo degli elementi di finitura.

Valgono le seguenti prescrizioni esecutive:

a) Impianto tipologico e distributivo

I moduli costruttivi e strutturali originali, individuati dai muri di spina e dalle murature perimetrali, dalle murature e dagli elementi portanti in verticale devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro, consolidamento, ripristino.
Gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro e/o di ripristino.
La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria.

b) Elementi strutturali principali

È obbligatoria la ricostruzione in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con elementi recuperabili e/o accantonati a piè d'opera.
La sostituzione di solai lignei deteriorati con altre soluzioni è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento d'interesse estetico e decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei.
I pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni e/o cortili, dovranno essere mantenuti. Potranno essere eseguiti i lavori necessari a risanarli dall'umidità e per recuperarli.
Le scale prive di valore architettonico, o non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento in pianta e l'organizzazione dei livelli. È consentita in questi casi la realizzazione delle strutture portanti in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, ecc.).
Le opere realizzate in sporgenza, cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale e appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici o i manufatti onde impedire la prosecuzione del loro deterioramento.
I camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, dovranno essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale.
È prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Nel ripasso del manto di copertura é prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

c) Murature d'ambito e prospetti

Sono consentiti interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, nel rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti.
Gli intonaci dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale, a civile o a marmorino, degli intonaci tradizionali o delle preesistenze.
Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare coerenti con la preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade. Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, devono essere mantenuti e rimessi in luce.
Gli affreschi e le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti.
Qualora durante i lavori di rifacimento degli intonaci venissero messi in luce particolari elementi decorativo o costruttivi questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.
È prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario.
È consentita l'apertura di nuovi fori nel rispetto assoluto dell'assetto distributivo e degli elementi originari strutturali e decorativi.
Non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili. Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, in ferro cortain o in lega leggere purché patinata con il tono del bronzo ossidato. Per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate.
È vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione piatta, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame.
È vietata la demolizione di torrette di camino originali, così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate.

Grado di protezione 2 -

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al risanamento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali d'epoca. Le ipotesi progettuali dovranno derivare da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate. Valgono a tale proposito le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel regolamento edilizio.
Gli interventi devono essere coerenti al complesso delle analisi e dei rilievi e tenere conto dei risultati dell'indagine analitica contenuta nelle schede storico-documentali allegate alla relazione del presente P.R.G..
Gli interventi possono prevedere in particolare, oltre a quanto ammesso per gli edifici classificati con grado 1, le seguenti operazioni:

a - Rifacimento murature portanti con identico materiale oppure rifacimento con materiali diversi se le murature portanti sono intonacate. La posizione di tali murature deve essere mantenuta qualora coincidente con quella d'impianto. È in ogni caso consentito aprire fori interni o realizzare tramezzature, mantenendo inalterata la possibilità di lettura dell'impianto d'epoca. È consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne. Sono ammesse anche per le murature esterne parziali sostituzioni di parti non più recuperabili, purché si usino materiali e tecniche che non pregiudichino la conservazione a la tutela delle porzioni originarie. Sono ammesse aperture di nuovi fori, nel rispetto delle partizioni originali, e senza alterare la tipologia edilizia dell'immobile, nel rispetto delle regole compositive della forometria d'impianto.

b - Demolizione e rifacimento dei solai a condizione che venga riproposta la tipologia originaria, e, in particolare, garantito il ripristino dei solai in legno ammalorati. Sono consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a M 2.40 o quella massima sia superiore a M 3,00. Qualora si reputi necessaria per motivate ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, oltre all'utilizzo dei materiali tradizionali, é consentito il rafforzamento degli stessi mediante travi metalliche.

c - Demolizioni e rifacimento dei collegamenti verticali interni con materiali e tecniche originarie se in pietra o legno (o ferro per le ringhiere).

d - Demolizione e rifacimento degli sporti con materiali e tecniche originarie.

e - Limitate modifiche di porte e portoni, indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata.

f - Rifacimento del manto di copertura con materiali e tecniche tradizionali mantenendo pendenza ed andamento originali.

Valgono le prescrizioni esecutive ammesse per gli edifici con grado di protezione 2 e 3, definite dal precedente art. 27.

Articolo 29 - Documenti della civiltà industriale e produttiva rurale

Direttive e indirizzi

Nell'ambito delle aree produttive dismesse o da dismettere, sono stati individuati con apposita campitura i manufatti che documentano la storia della civiltà industriale. Tali manufatti vanno riusati come contenitori per particolari funzioni, coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie, privilegiando comunque le funzioni pubbli