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TITOLO IV - SISTEMA PRODUTTIVO Articolo 37 - Aree produttive - Norme generali Direttive e indirizzi La localizzazione delle zone produttive, come evidenziato
nella relazione di progetto, è basato su uno studio condotto a
livello intercomunale concernente la disponibilità di aree a ciò
destinate nel proprio territorio e in quello dei Comuni contermini, in
particolare di Vittorio Veneto e S.Vendemiano. - il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 MC e, la superficie utile di calpestio minore di 251 MQ, con un indice di copertura inferiore a 0,50 MQ/MQ; - le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno; - le attività non rientrino nell'elenco delle industrie insalubri e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; a tal fine segnalandosi al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo. È fatto salvo l'obbligo di progettazione
unitaria per le aree appositamente perimetrate, ed il rispetto delle direttive
e degli indirizzi contenuti nel presente progetto Tabella n. 6 - Piani attuativi confermati
Prescrizioni e vincoli Zone produttive di tipo D1 - norme comuni In tali zone sono ammesse le attività industriali,
artigianali. È ammissibile altresì l'insediamento di attrezzature
commerciali all'ingrosso. Non è ammesso il commercio al minuto.
È vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio
per il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto. Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00; Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Distanza dalle strade (Ds): M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7; M 7.50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15; M 10,00, per strade di larghezza superiore a M 15. Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi. Zone di mantenimento di tipo D1.1 Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato. Zone di riqualificazione di tipo D1.2 Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.
Sono le zone inedificate di completamento tipo D1. In tali zone valgono i seguenti parametri: Superficie coperta totale (Sc): 50%; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20% del fondo; Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 10%; Servizi (Pu): 10%, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto. Ferma restando la superficie da cedere per servizi
(al netto delle superfici stradali), afferente le opere primarie, la percentuale
relativa alle opere di urbanizzazione secondaria, pari al 5% della superficie
territoriale, può essere ridotta fino al 2% mediante convenzione,
con cui il Comune ottiene un equivalente corrispettivo in denaro per la
realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito della macrozona.
Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D1. In tali zone valgono i seguenti parametri: Superficie coperta totale (Sc): 50% del fondo; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20% del fondo; Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 10% del fondo; Servizi (Pu): 20% dell'ambito territoriale d'intervento, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto. In tali aree la trasformazione è subordinata
alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica o privata.
Nelle zone commerciali è ammissibile l'insediamento
di attrezzature commerciali all'ingrosso o al minuto. Sono ammesse altresì
attività direzionali, ricettive, di ristorazione collettiva e ad
esse assimilate, attività artigianali, magazzini e depositi. È
vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio per
il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto. Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00; Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Distanza dalle strade (Ds): M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7; M 7,50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15; M 10,00 per strade di larghezza superiore a M 15. Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi.
Sono le zone di tipo D2 che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato.
Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.
Sono le zone inedificate di completamento tipo D2. In tali zone valgono i seguenti parametri: Superficie coperta (Sc): 50%; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20%; Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 20%; Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto. Sono fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro Piano attuativi convenzionati. Fa eccezione altresì il comparto a ridosso del lato sud della Stazione ferroviaria, per il quale la superficie coperta massima è del 35%, mentre l'altezza massima non deve superare quella della stazione esistente, lato nord.
Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D2. In tali zone, per i quali valgono i parametri esposti nella successiva tabella, valgono i seguenti parametri: Superficie coperta (Sc): 50%; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20%; Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 10%; Servizi (Pu): 1 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto. In tali aree la trasformazione è subordinata
alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica o privata.
Nelle zone turistiche alberghiere è ammissibile
l'insediamento di attrezzature alberghiere, ricettive, di ristorazione
collettiva e ad esse assimilate, punti di sosta e di ristoro, attività
sportive, palestre, saloni per congressi, sale di rappresentanza, ecc.
È vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio
per il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto. Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00; Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Distanza dalle strade (Ds): M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7; M 7,50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15; M 10,00, per strade di larghezza superiore a M 15. Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi.
Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici. In tal caso gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato.
Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.
Sono le zone inedificate di completamento tipo D3. In tali zone, fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro Piano attuativi convenzionati, valgono i seguenti parametri: Superficie coperta (Sc): 40%; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 15%; Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 30%; Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.
Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D3. In tali zone, per i quali valgono i parametri esposti nella successiva tabella, valgono i seguenti parametri: Superficie coperta (Sc): 40%; Superficie coperta convenzionata (Sconv): 15%; Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche; Verde privato (Vp): 20%; Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto. In tali aree la trasformazione è subordinata alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata. La superficie coperta da convenzionare è subordinata alla corresponsione di contributo di concessione aggiuntivo, ai sensi dell'art. 20 del R.E.
Sono le zone destinate ad impianti tecnologici,
volumi tecnici, pertinenze stradali e ferroviarie, quali - a titolo esemplificativo
- cabine di trasformazione, distributori di carburante, impianti a servizio
della rete di trasporto su ferro.
Direttive e indirizzi Sono compatibili anche con il centro storico le
attività terziarie di servizio al sistema produttivo e commerciale,
in attuazione della L.R. n. 37/1999. Dovrà essere favorita in tutte
le macrozone la dislocazione di strutture commerciali di piccola e media
dimensione, le cosiddette "unità di vicinato", con un
limite di 250 MQ di superficie di vendita. con superficie di vendita fino a 1000 MQ; con superficie superiore a 1000 MQ. Le medie strutture di cui alla lettera a) possono
essere realizzate nelle zone residenziali di tipo B, C1 e C2.5. Sono pertanto
vietati nelle zone filtro di cui al precedente art. 32. Sono inoltre ammessi
nelle zone produttive di tipo D2.
All'interno dei piani attuativi di aree produttive
è ammesso, salvo contraria specificazione contenuta nelle Norme
di Attuazione specifiche, l'insediamento di attività terziarie
e l'eventuale sostituzione con esse di attività produttive esistenti. |