TITOLO IV - SISTEMA PRODUTTIVO

Articolo 37 - Aree produttive - Norme generali

Direttive e indirizzi

La localizzazione delle zone produttive, come evidenziato nella relazione di progetto, è basato su uno studio condotto a livello intercomunale concernente la disponibilità di aree a ciò destinate nel proprio territorio e in quello dei Comuni contermini, in particolare di Vittorio Veneto e S.Vendemiano.
È ammesso, con esclusione dei centri storici e delle aree comprese nelle fasce filtro periurbane, caratterizzate da connotazioni ambientali, l'insediamento di attività produttive nelle zone residenziali esistenti o di progetto a condizione che:

- il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 MC e, la superficie utile di calpestio minore di 251 MQ, con un indice di copertura inferiore a 0,50 MQ/MQ;

- le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;

- le attività non rientrino nell'elenco delle industrie insalubri e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; a tal fine segnalandosi al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo.

È fatto salvo l'obbligo di progettazione unitaria per le aree appositamente perimetrate, ed il rispetto delle direttive e degli indirizzi contenuti nel presente progetto
Sono inoltre ammesse le trasformazioni previste dal vigente P.R.G. per le attività produttive in zona impropria, ai sensi della L.R. 11/87.
Sono fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro i piani attuativi convenzionati confermati, richiamati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Piani attuativi confermati

n. Piano

Denominazione

note

1

PdL Prealpi/Scomigo (1° stralcio)

L'approvazione del P.R.G. non comporta la decadenza dei vigenti Piani attuativi per le parti non incompatibili con il nuovo strumento generale.

Le superfici a standard sono quelle disciplinate dal piano convenzionato.

Valgono le specifiche prescrizioni normative del Piano attuativo.

2

PdL Prealpi/Scomigo (2° stralcio)

3

PdL Prealpi/Scomigo (3°stralcio)

Prescrizioni e vincoli

Zone produttive di tipo D1 - norme comuni

In tali zone sono ammesse le attività industriali, artigianali. È ammissibile altresì l'insediamento di attrezzature commerciali all'ingrosso. Non è ammesso il commercio al minuto. È vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio per il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto.
Per le attività produttive esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. nelle zone di mantenimento di tipo D1.1, D1.2, è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie coperta del fabbricato destinato ad attività produttiva esistente, a condizione che la superficie coperta (Sc), compreso esistente, non superi il 50% del fondo, e l'ampliamento venga realizzato in aderenza alla preesistenza. In tali casi la ristrutturazione e l'ampliamento delle attività produttive da confermare è subordinato agli interventi di adeguamento di cui al punto 2 del precedente art. 13. Gli elaborati di progetto individuano, in alcuni casi, ambiti da destinare a Verde privato (Vp) o a Servizi pubblici (Pu), la cui superficie va comunque considerata per il computo della superficie coperta edificabile. Nel calcolo della superficie fondiaria andrà considerata la superficie della zone di mantenimento di pertinenza dell'edificio produttivo al momento della sua realizzazione, purché nella disponibilità del richiedente, e tale superficie non sia stata asservita ad altre edificazioni.
In tal caso valgono le norme comuni alle zone produttive per quanto attiene ai restanti parametri edificatori.
Nelle aree di completamento di tipo D1.3 e di trasformazione di tipo D1.4 valgono i parametri edificatori contenuti nel presente articolo.
Salvo quanto previsto per le singole sottozone e nelle eventuali schede allegate, valgono i seguenti parametri comuni:

Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Distanza dalle strade (Ds):

M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7;

M 7.50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15;

M 10,00, per strade di larghezza superiore a M 15.

Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi.

Zone di mantenimento di tipo D1.1

Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato.

Zone di riqualificazione di tipo D1.2

Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.


Zone di completamento di tipo D1.3

Sono le zone inedificate di completamento tipo D1. In tali zone valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta totale (Sc): 50%;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20% del fondo;

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 10%;

Servizi (Pu): 10%, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.

Ferma restando la superficie da cedere per servizi (al netto delle superfici stradali), afferente le opere primarie, la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria, pari al 5% della superficie territoriale, può essere ridotta fino al 2% mediante convenzione, con cui il Comune ottiene un equivalente corrispettivo in denaro per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito della macrozona.
Sono fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro Piano attuativi convenzionati confermati.


Zone di trasformazione di tipo D1.4

Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D1. In tali zone valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta totale (Sc): 50% del fondo;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20% del fondo;

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 10% del fondo;

Servizi (Pu): 20% dell'ambito territoriale d'intervento, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.

In tali aree la trasformazione è subordinata alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.
La superficie coperta da convenzionare è subordinata alla corresponsione di contributo di concessione aggiuntivo, ai sensi dell'art. 20 del R.E.
Le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi relativamente ai nuovi insediamenti previsti nella aree di trasformazione devono contenere la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle presenti norme, che tiene conto degli equilibri generali definiti dal dimensionamento del presente P.R.G..
Ferma restando la superficie da cedere per servizi (al netto delle superfici stradali) afferente le opere primarie, la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria, pari al 10% della superficie territoriale, può essere ridotta fino al 4% mediante convenzione, con cui il Comune ottiene un equivalente corrispettivo in denaro per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito della macrozona o nei Parchi tematici.


Zone produttive di tipo D2 - norme comuni

Nelle zone commerciali è ammissibile l'insediamento di attrezzature commerciali all'ingrosso o al minuto. Sono ammesse altresì attività direzionali, ricettive, di ristorazione collettiva e ad esse assimilate, attività artigianali, magazzini e depositi. È vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio per il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto.
Per le attività commerciali esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. nelle zone di mantenimento di tipo D2.1, D2.2, è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie coperta del fabbricato destinato ad attività commerciale esistente, a condizione che la superficie coperta (Sc), compreso esistente, non superi il 50% del fondo, e l'ampliamento venga realizzato in aderenza alla preesistenza. Nel calcolo della superficie fondiaria andrà considerata la superficie della zone di mantenimento di pertinenza dell'edificio produttivo al momento della sua realizzazione, purché nella disponibilità del richiedente, e tale superficie non sia stata asservita ad altre edificazioni. In tal caso valgono le norme comuni alle zone produttive per quanto attiene ai restanti parametri edificatori
Nelle aree di completamento di tipo D2.3 e di trasformazione di tipo D2.4 valgono i parametri edificatori contenuti nel presente articolo, con obbligo di assoggettare a convenzionamento il 20% della volumetria di progetto.
Valgono i seguenti parametri comuni:

Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Distanza dalle strade (Ds):

M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7;

M 7,50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15;

M 10,00 per strade di larghezza superiore a M 15.

Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi.


Zone di mantenimento di tipo D2.1

Sono le zone di tipo D2 che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato.


Zone di riqualificazione di tipo D2.2

Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.


Zone di completamento di tipo D2.3

Sono le zone inedificate di completamento tipo D2. In tali zone valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta (Sc): 50%;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20%;

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 20%;

Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.

Sono fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro Piano attuativi convenzionati. Fa eccezione altresì il comparto a ridosso del lato sud della Stazione ferroviaria, per il quale la superficie coperta massima è del 35%, mentre l'altezza massima non deve superare quella della stazione esistente, lato nord.


Zone di trasformazione di tipo D2.4

Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D2. In tali zone, per i quali valgono i parametri esposti nella successiva tabella, valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta (Sc): 50%;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 20%;

Altezza massima del fronte (Hf): M 7,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 10%;

Servizi (Pu): 1 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.

In tali aree la trasformazione è subordinata alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.
La superficie coperta da convenzionare è subordinata alla corresponsione di contributo di concessione aggiuntivo, ai sensi dell'art. 20 del R.E. Le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi relativamente ai nuovi insediamenti previsti nelle aree di trasformazione devono contenere la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle presenti norme, che tiene conto degli equilibri generali definiti dal dimensionamento del presente P.R.G..


Zone produttive di tipo D3 - norme comuni

Nelle zone turistiche alberghiere è ammissibile l'insediamento di attrezzature alberghiere, ricettive, di ristorazione collettiva e ad esse assimilate, punti di sosta e di ristoro, attività sportive, palestre, saloni per congressi, sale di rappresentanza, ecc. È vietata ogni destinazione residenziale, eccetto l'eventuale alloggio per il personale o del titolare, con il limite massimo di MC 400 per lotto.
Per le attività turistiche esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. nelle zone di mantenimento di tipo D3.1, D3.2, è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie coperta del fabbricato destinato ad attività turistica esistente, a condizione che la superficie coperta (Sc), compreso esistente, non superi il 40% del fondo, e l'ampliamento venga realizzato in aderenza alla preesistenza. Nel calcolo della superficie fondiaria andrà considerata la superficie della zone di mantenimento di pertinenza dell'edificio produttivo al momento della sua realizzazione, purché nella disponibilità del richiedente, e tale superficie non sia stata asservita ad altre edificazioni.
In tal caso valgono le norme comuni alle zone produttive per quanto attiene ai restanti parametri edificatori.
Nelle aree di completamento di tipo D3.3 e di trasformazione di tipo D3.4 valgono i parametri edificatori contenuti nel presente articolo.
Salvo quanto previsto per le singole sottozone e nelle eventuali schede allegate, valgono i seguenti parametri comuni:

Distanza dai confini (Dc): H/2, con minimo di M 5,00;

Distanza tra fabbricati (Df): M 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

Distanza dalle strade (Ds):

M 5,00, per strade di larghezza inferiore a M 7;

M 7,50, per strade di larghezza compresa tra M 7 e M 15;

M 10,00, per strade di larghezza superiore a M 15.

Minori distanze dai fabbricati e dalle strade sono ammesse in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi.


Zone di mantenimento di tipo D3.1

Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da volumi tecnici.

In tal caso gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a mantenere inalterata la tipologia esistente nel tessuto urbano della macrozona e del contesto interessato.


Zone di riqualificazione di tipo D3.2

Sono le zone che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto. È ammesso il mantenimento della volumetria esistente. È consentita altresì la demolizione e ricostruzione in loco. In tal caso dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere orientati a riqualificare il tessuto edilizio e riorganizzare la tipologia insediativa del contesto, in coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute nel contesto delle presenti norme, e nel rispetti dei caratteri morfologici del tessuto urbano proprio della macrozona.


Zone di completamento di tipo D3.3

Sono le zone inedificate di completamento tipo D3. In tali zone, fatte salve le norme vigenti per le aree comprese entro Piano attuativi convenzionati, valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta (Sc): 40%;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 15%;

Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 30%;

Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.


Zone di trasformazione di tipo D3.4

Sono le zone inedificate di trasformazione tipo D3. In tali zone, per i quali valgono i parametri esposti nella successiva tabella, valgono i seguenti parametri:

Superficie coperta (Sc): 40%;

Superficie coperta convenzionata (Sconv): 15%;

Altezza massima del fronte (Hf): M 9,50, salvo maggiori altezze imposte da esigenze tecnologiche;

Verde privato (Vp): 20%;

Servizi (Pu): 0,8 MQ per MQ di Slp, fatta salva la maggior superficie evidenziata nelle tavole di progetto.

In tali aree la trasformazione è subordinata alla predisposizione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata. La superficie coperta da convenzionare è subordinata alla corresponsione di contributo di concessione aggiuntivo, ai sensi dell'art. 20 del R.E.


Zone di tipo D4

Sono le zone destinate ad impianti tecnologici, volumi tecnici, pertinenze stradali e ferroviarie, quali - a titolo esemplificativo - cabine di trasformazione, distributori di carburante, impianti a servizio della rete di trasporto su ferro.
È ammesso il mantenimento dell'esistente, e la ristrutturazione edilizia, nel rispetto le norme in materia di distanze contenute nel Codice Civile.
Eventuali ampliamenti degli impianti di distribuzione di carburante sono assoggettati alle norme di cui al successivo art. 39.
Per gli interventi in ambito di rispetto ferroviario si applicano le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 573.


Articolo 38 - Attività terziarie

Direttive e indirizzi

Sono compatibili anche con il centro storico le attività terziarie di servizio al sistema produttivo e commerciale, in attuazione della L.R. n. 37/1999. Dovrà essere favorita in tutte le macrozone la dislocazione di strutture commerciali di piccola e media dimensione, le cosiddette "unità di vicinato", con un limite di 250 MQ di superficie di vendita.
La formazione di "centri commerciali", considerati come raggruppamento spaziale di punti di vendita di gestione, dimensione e gamma merceologica diversa, è consentita anche nel centro storico a condizione che sia garantita l'accessibilità pedonale e non vi si determinino condizioni di congestione indotta dalle citate strutture, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel precedente art. 27.
In applicazione dei criteri impartiti a livello regionale in ordine al Decreto legislativo "Bersani", di cui alla citata L.R. n.37/99, è vietato in tutto il territorio comunale l'insediamento di centri commerciali (le cosiddette grandi strutture di vendita) con superficie di vendita superiore a 2500 metri quadrati, come motivato nel contesto degli indirizzi programmatici.
Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono invece suddivise in due categorie:

con superficie di vendita fino a 1000 MQ;

con superficie superiore a 1000 MQ.

Le medie strutture di cui alla lettera a) possono essere realizzate nelle zone residenziali di tipo B, C1 e C2.5. Sono pertanto vietati nelle zone filtro di cui al precedente art. 32. Sono inoltre ammessi nelle zone produttive di tipo D2.
Le medie strutture di cui alla lettera b), di dimensione di superficie superiore a 1000 MQ, possono essere realizzate solo qualora dotati di sufficienti standard a parcheggio, come disposto dal contesto del presente articolo, in eccedenza alle dotazioni minime previste per le specifica destinazione di zona dai precedenti art. 33 e 36. Tali strutture potranno ubicarsi solo nelle zone territoriali omogenee di tipo D2, che prospettano la S.S. 13 (nei tratti denominati Viale Venezia e Viale Italia). Le aree a parcheggio devono essere reperite in sede di strumento attuativo, qualora obbligatorio, ovvero essere oggetto di apposito convenzionamento.


Prescrizioni e vincoli

All'interno dei piani attuativi di aree produttive è ammesso, salvo contraria specificazione contenuta nelle Norme di Attuazione specifiche, l'insediamento di attività terziarie e l'eventuale sostituzione con esse di attività produttive esistenti.
In correlazione con l'insediamento di attività terziarie, nelle aree di trasformazione dovrà essere assicurata la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio.
È ammessa l'ubicazione di centri commerciali di media dimensione superiori a 1000 MQ, nel rispetto delle direttive contenute nel presente articolo, a condizione sia reperita una superficie libera di almeno 1,8 MQ/MQ della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,7 MQ/MQ della superficie di vendita e non inferiore a 0,5 MQ/MQ della superficie a destinazione commerciale (comprensiva di depositi e magazzini anche se interrati). Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione. Le zone di sosta possono essere reperite anche con previsione di strutture multipiano o sotterranee, con cessione di aree o vincolo di destinazione, nel rispetto delle norme in materia, ed in particolare dell'art. 25 della L.R. 61/85.
Nell'ambito dei cosiddetti "parchi tematici", per la loro particolare vocazione, potranno tuttavia essere caratterizzati solo da una rete di distribuzione commerciale puntiforme e diffusa. È pertanto preclusa la realizzazione di medie strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 1000 MQ.